Eccellenza, basta con le comunicazioni di inammissibilità! Devi comunque adottare un’ordinanza ingiunzione in caso di ricorso ex art.203 CdS.

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Eccellenza, basta con le comunicazioni di inammissibilità! Devi comunque adottare un’ordinanza ingiunzione in caso di ricorso ex art.203 CdS.

La prassi di sbrigare i casi di inammissibilità, tardività, irricevibilità dei ricorsi ex art 203 CdS con nota informative o decreti atipici deve cessare. Questo è il messaggio della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, Ord., 05-11-2020, n. 24702).

All’esito del procedimento amministrativo, ex art. 203 CdS il prefetto di Bari non emanò alcuna ordinanza ingiunzione, ma si limitò a comunicare all’interessato che il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile perchè tardivo. Trascorsero quindi tre anni ed Equitalia ETR s.p.a., quale agente della riscossione, notificò a all’originario ricorrente una cartella di pagamento avente ad oggetto l’importo dovuto per la sanzione amministrativa non versata, maggiorato degli accessori. Avverso tale cartella l’interessato propose opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, dinanzi al Giudice di pace di Bari. Con sentenza 29 ottobre 2011 n. 6062 il Giudice di pace di Bari rigettò l’opposizione (il Giudice di pace ritenne che, dal momento che la comunicazione con cui la Prefettura di Bari aveva reso noto all’opponente l’inammissibilità della sua opposizione non era stata “impugnata o contestata”, il verbale di contestazione della infrazione al C.d.S., era divenuto titolo esecutivo). La sentenza venne appellata dal soccombente. Il Tribunale di Bari con sentenza 15 giugno 2017 n. 3122 rigettò il gravame.

Non si è arreso il ricorrente che è arrivato fino in cassazione.

Questa la parte saliente della motivazione: “qualsiasi procedimento amministrativo non può che concludersi con un provvedimento amministrativo espresso. Tanto stabilisce la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 1, il quale impone (secondo periodo) la necessità d’un provvedimento espresso anche quando la pubblica amministrazione ravvisi “la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità” dell’istanza avanzata dal privato cittadino, con l’unica concessione, in questo caso, della possibilità di ricorrere ad una motivazione semplificata. Pertanto, il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo introdotto dall’opposizione prefettizia D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 203, quando l’amministrazione ritenga l’istanza infondata nel merito, oppure inammissibile per tardività, non può che consistere in una ordinanza-ingiunzione, come tale impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di pace, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6. Se così non fosse l’interessato non avrebbe tutela nell’eventualità in cui il prefetto, errando, dichiarasse tardivo un ricorso tempestivo: in tal caso, infatti, l’interessato potrebbe venire a conoscenza della tardività del suo ricorso al prefetto dopo lo spirare del termine di cui all’art. 205 C.d.S., per l’impugnazione del verbale dinanzi al Giudice di pace, e perderebbe l’una e l’altra forma di tutela. Questa Corte, in fattispecie analoga, ha del resto già ritenuto illegittima la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al C.d.S., che si fondi su un verbale di accertamento vanamente impugnato davanti al prefetto, affermando che in questi casi è sempre “necessaria l’emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore” (Sez. 2, Sentenza n. 17278 del 25/08/2005, Rv. 584406 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 17796 del 30.8.2011; Sez. 2, Sentenza n. 22120 del 16/10/2006, Rv. 592616 – 01).

La massima è feroce, se non addirittura dirompente: “l’opposizione prefettizia avverso il verbale di contestazione di una infrazione al C.d.S., deve necessariamente concludersi con una ordinanza-ingiunzione, sia quando l’amministrazione ritenga la suddetta opposizione infondata nel merito, sia quando la ritenga inammissibile, irricevibile od improcedibile per qualsivoglia causa. In mancanza dell’emanazione del suddetto provvedimento espresso, non è consentita l’emissione della cartella esattoriale sulla base del verbale di contestazione dell’infrazione“.

Fermiamo i ruoli che tengono alla loro base comunicazioni di inammissibilità… se impugnano le cartelle, sono mazzate!

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