Eccesso di velocità: non necessaria la precisa quantificazione della velocità prudenziale

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Nel caso di omicidio stradale causato da eccesso dei limiti di velocità, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi di fatto e le logiche deduzioni in base ai quali ha valutato, sia pure approssimativamente, la velocità ritenuta nociva e pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale. E’ quanto affermato dagli Ermellini con la sentenza n. 1825 del 15 gennaio 2015.

IL FATTO Un automobilista è stato giudicato responsabile di omicidio colposo in quanto secondo l’accertamento condotto dai giudici di merito investiva un pedone che stava procedendo all’attraversamento della strada sulle strisce pedonali e che a causa delle lesioni riportate nell’impatto, decedeva. Il sinistro è stato causalmente ricondotto alla velocità di marcia giudicata “non prudenziale” in relazione alle condizioni dei luoghi, alle caratteristiche della strada (interna al centro urbano e con insufficiente illuminazione) e alla presenza di segnaletica per attraversamento pedonale. Avverso la decisione ricorre per cassazione ritenendo che i giudici di merito, e segnatamente quello di secondo grado, hanno fondato l’affermazione di responsabilità sul mantenimento di una velocità non prudenziale, inferiore al limite espressamente imposto e non violato dall’imputato, senza mai premurarsi di definirne specificamente i termini, così non consentendo di verificarne la corretta quantificazione, atteso che è incontestato che l’imputato nell’occasione teneva una velocità di marcia inferiore al limite imposto nel tratto di strada teatro del sinistro. Inoltre l’esponente ravvisa interna contraddizione nella motivazione, che da un canto valorizza in chiave accusatoria la velocità non prudenziale e poi la afferma indifferente perché la valutazione negativa si fonderebbe sulla condotta complessiva dell’imputato.

 

LA DECISIONE DELLA CORTE  Ha ritenuto infondato il ricorso in quanto la censura mossa muove dall’assunto che l’attribuzione della violazione alla regola cautelare che impone di mantenere una velocità di marcia adeguata alle circostanze del caso presuppone l’esatta individuazione del valore numerico al quale corrisponde la “velocità adeguata”. Gli Ermellini, in precedenti ormai remoti ma che conservano persuasività, ha affermato che, in tema di accertamento della condotta colposa dell’imputato, nel formulare il loro convincimento sull’eccesso di velocità, i giudici di merito non sono tenuti ad indicare in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente che essi indichino gli elementi di fatto e le logiche deduzioni, in base ai quali essi hanno valutato, sia pure approssimativamente, la velocità ritenuta nociva e pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale. Il fattore velocità risponde infatti ad un concetto di relatività alle situazioni contingenti quando trattasi di valutare il comportamento dell’imputato in nesso causale con l’evento ascrittogli e non già di accertare la violazione contravvenzionale di norme prescriventi limiti fissi di velocità.

CONCLUSIONE Detto altrimenti, la velocità adeguata è quella che il giudice identifica come valevole ad assicurare una sicura circolazione stradale, nelle specifiche condizioni date. Trattandosi di regola elastica, l’opera di definizione della regola cautelare chiama in causa la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento: la velocità doverosa è quella che, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo, permette di evitare gli eventi prevedibili secondo l’id quod plerumque accidit.
La valutazione in ordine alla correttezza di tale operazione non è conducibile alla stregua di parametri matematici ma va effettuata alla stregua dei criteri che informano il sindacato sulla motivazione: compiutezza e non manifesta illogicità. Il discorso si sposta quindi sul piano degli oneri di argomentazione.

Mimmo Carola

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