Edilizia: annullamento titolo edificatorio e demolizione.

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Il TAR Campania, Napoli, con sentenza n°4289 del 4 settembre 2015 ha confermato che -di norma- all’annullamento del titolo edificatorio edilizio debba conseguire la riduzione in pristino delle opere divenute abusive, essendo eccezionale e marginale la possibilità di sostituzione dell’ordine di demolizione con una sanzione pecuniaria.

“L’ art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 prevede l’irrogazione della sanzione pecuniaria alternativa all’ordinanza di demolizione in caso di annullamento del permesso di costruire solo “qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino”.

La fiscalizzazione dell’abuso edilizio può, dunque, riguardare solamente vizi formali e procedurali e non vizi sostanziali, nonchè le ipotesi in cui soltanto una parte del fabbricato sia abusiva e nel contempo risulti obiettivamente verificato che la demolizione di tale parte esporrebbe a serio rischio la residua parte legittimamente assentita (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 07-01-2015, n. 33).

Inoltre, è la possibilità di ingiungere il pagamento di una sanzione pecuniaria in luogo dell’ordinaria misura della rimessione in pristino a essere subordinata a una motivata valutazione del dirigente del competente ufficio comunale, e non viceversa. 

L’obbligo di un’espressa motivazione risulta circoscritto all’ipotesi in cui occorre giustificare il ricorso all’opzione residuale dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e, comunque, deve ritenersi configurabile a carico dell’interessato, sia in sede procedimentale che in giudizio, l’onere di allegare elementi idonei ad accreditare come verosimile la dedotta situazione di oggettiva impossibilità di una riduzione in pristino (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 06-06-2014, n. 5716)”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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