In materia di abusivismo edilizio, il verbale di verifica dello stato dei luoghi da parte della Polizia Municipale non riveste portata lesiva avverso la quale si renda concreto ed attuale l’ interesse ad ottenere tutela giurisdizionale, portata lesiva che si può ravvisare soltanto nell’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), con cui l’autorità amministrativa comunale recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma, conseguentemente, il titolo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al proprio patrimonio. Ne consegue l’autonoma inoppugnabilità di un simile atto, non essendo dal suo annullamento ritraibile alcuna utilità effettiva, stante la sua non lesività rispetto all’interesse al mantenimento della titolarità dell’immobile abusivo. Queste sono le parole del T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 27/02/2015, n. 378.
A queste parole, cosa si deve aggiungere?
Ebbene va soggiunta una piccola e non trascurabile evenienza aggiuntiva (laddove questo verbale di sopralluogo accerti l’inottemperanza allo ordine di demolizione): la contestazione della violazione amministrativa da parte del personale di polizia municipale.
Mementote!
Competenza alla irrogazione delle sanzioni per inottemperanza all’ordine di demolizione.
Edilizia: opera abusiva, inottemperanza, acquisizione. Conferme dal Consiglio di Stato.
I TITOLI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN EDILIZIA DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO “SBLOCCA ITALIA”
Sanzioni Amministrative in edilizia? Pian pianino nel portare tutto nel solco della L.689/1981
Pino Napolitano
P.A.sSiamo