“Se non passo dalla porta, provo a passare dalla finestra”.
Questo, forse, il pensiero di quegli Avvocati del libero foro che, solennemente e giustamente (dal proprio punto di vista) hanno attaccato, in ogni modo, la limitazione poste con Legge, alla quantificazione delle spese di giudizio, per le cause incardinate innanzi ai Giudici di pace.
Come correttamente segnalato dall’amico Massavelli (La Corte Costituzionale interviene sulla disciplina delle spese di giudizio) il nostro sistema giuridico non rigetta, anzi favorisce strumenti di limitazione dei costi giudiziari (sebbene – a mio avviso- la Corte dovrebbe reagire anche contro il continuo innalzamento dei costi del contributo unificato).
Il tentativo, pertanto, di far proclamare l’illegittimità costituzionale della norma tanto odiata/amata (a seconda dei punti di vista), è miseramente fallito e noi, su questo sito, abbiamo registrato puntualmente il fallimento.
Non riuscendo a farla abrogare, tuttavia, gli Avvocati sono riusciti comunque ad ottenere una simpatica vittoria, trovando lo spazio per aggirare la sua applicazione, in molti contenziosi, grazie alla decisione della Corte di cassazione (Cass, Civ. n°9559/2014).
Secondo la Cassazione “la previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall’articolo 82 cpc, comma 1, di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. La esclusione della detta limitazione per i giudizi di opposizione a ordinanza- ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100 Euro, trova invece giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto; in tali giudizi, quindi, pur se è prevista la possibilità sia dell’opponente che dell’amministrazione di stare in giudizio di persona (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9 e art. 7, comma 8), la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata, se non indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da provvedimenti sanzionatori di importo inferiore a 1.100 Euro”.
Ne deriva che, nelle cause di opposizione alle sanzioni amministrative, anche di esiguo valore, il limite al riconoscimento delle spese di lite non sussiste e, per l’effetto, le spese legali torneranno a diventare altissime per le amministrazioni soccombenti.
Amministrazioni pubbliche tremate; trovata la porta sbarrata, è stato trovato l’ingresso dalla finestra.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo