Ancora troppo il silenzio sul web, nei confronti del DECRETO-LEGGE 26 giugno 2014, n. 92, recante: “Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile”. D.L. pubblicato sulla GU Serie Generale n.147 del 27-6-2014, ed entrato in vigore il 28/06/2014.
Si tratta di una misura “svuota carceri”, finalizzata a ridimensionare l’entità delle procedure d’infrazione e le condanne a carico della nostra Nazione, per il trattamento disumano riservato ai detenuti.
A dispetto di questa funzione, il D.L. n°92/2014, all’articolo 8, modifica radicalmente l’assetto delle misure cautelari personali, espungendo dal DDL di riforma delle misure cautelari (oggi impantanato alla camera dei deputati per una seconda lettura) una delle misure più discusse e controverse e rendendola immediatamente praticabile, con incidenza anche sui procedimenti pendenti.
Questo il testo dell’articolo 8:
Modifiche all’articolo 275 del codice di procedura penale
1. Il comma 2-bis dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.».
Prima facie, la norma ci sembra molto buona ed estremamente sensata, specie con riguardo alle previsioni del primo periodo della stessa. Essa sembra ispirata al lodevole intento di evitare la permanenza in carcere di imputati che, una volta condannati in definitiva, potrebbero beneficiare delle misure dell’esecuzione della pena presso il domicilio, della detenzione domiciliare o dell’affidamento in prova, e che – laddove non in stato di custodia cautelare in carcere – avrebbero diritto alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p.
Ovviamente il DL n°92 potrà essere modificato nel suo passaggio alle Camere per la conversione, tuttavia mi sembra che, nel riequilibrio tra i poteri Legislativo e Giudiziario, la barra, anche grazie a questa norma, comincia ad avvicinarsi alla sua posizione naturale: al centro.
Pino Napolitano
P.AsSiamo