EDITORIALE: la mini-riforma del codice della strada ed il suo cammino lento ed accidentato, privo di serie prospettive e men che mai di contenuti.

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Che non si possa seriamente credere ad una imminente riforma del codice della strada si può dedurre dal fatto che, l’articolo 9 del Disegno di Legge denominato AC 1512, da qualche settimana congedato, per il seguito di valutazione delle altre commissioni, dalla Commissione IX trasporti, è stato espunto da quella sede e inserito nella bozza del D.L. denominato “sbloccaItalia”.

Editoriale: presto avremo un “archivio nazionale antifrode assicurative”; con lo “sbloccaItalia” si raffina la sanzione automatica per la circolazione veicolare priva di copertura assicurativa; forse si comincia a fare sul serio.”.

Un testo minimalista, quasi irrilevante, quindi, quello costituito dal citato AC 1512, composto di 12 articoli (rectius: 11, dopo l’espunzione dell’articolo 9) che si occupa di aspetti secondari, rispetto al tema della riforma complessiva di una codificazione contorta, non più idonea a fare sicurezza stradale.

In questa settimana è imperversate una grave polemica su una porzione del testo in esame.

http://www.corriere.it/cronache/14_settembre_06/no-bici-contromano-preferenziali-frenata-governo-80faf47c-3584-11e4-bdcf-fc2cde10119c.shtml

http://www.ilgiornale.it/news/politica/bici-contromano-governo-dice-no-1049631.html

Ci si accapiglia sulla bozza di norma ipotizzata dall’articolo 8 che, con una modifica all’articolo 182, dovrebbe prevedere che – a determinate condizioni- le biciclette possano circolare contromano (vedi allegato).

Tema, quest’ultimo, che non si vuole per forza minimizzare o ridimensionare, ma che lascia sinceramente perplessi, quanto alla sua centralità ed essenzialità in un dibattito sulla sicurezza che dovrebbe essere più alto.

Peraltro, l’altezza della discussione è veramente difficile da reperire: l’ultimo emendamento approvato dalla commissione IX Trasporti della Camera dei deputati è il seguente: “Al primo periodo del comma 6-bis dell’articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, prevedendo una distanza di almeno tre- cento metri tra l’avviso di segnaletica di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità ».

Insomma, ci si preoccupa di rendere Legge la stupida previsione di una circolare ministeriale che, peraltro, fu smentita e sbeffeggiata negli anni scorsi, per la sua inutilità e prosaicità.

Si allega, con la consapevolezza che verosimilmente non se ne farà mai nulla, in termini di approvazione, la versione 29 luglio 2014 dell’A.C. 1512 e la vicenda emendativa dello scorso 4 agosto.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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