Enti in lite per il limite di velocità. Questione di autovelox.

0
132

La Provincia della Spezia, propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 263 del 2020, nei confronti del Comune Borghetto di Vara, che aveva impugnato l’ordinanza del Dirigente del Settore Tecnico della provincia della Spezia n. 89 del 6 giugno 2019, avente ad oggetto la revisione dei limiti di velocità da 50 Km/h a 70 Km/h salvo in caso di gelo, pioggia e condizioni di scarsa visibilità, in un solo senso di marcia di una tratta della S.P. 566 della Val di Vara, strada provinciale extraurbana secondaria ricompresa nel territorio del comune di Borghetto Vara ma non interessante il centro abitato.

Ci si domanda, quindi, come mai due enti pubblici si trascinano in un doppio grado di giudizio per una questione di limiti di velocità.

La risposta è chiara: ci sta di mezzo un “autovelox”.

Il ricorso del comune di Borghetto di Vara aveva portato, in primo grado,all’annullamento dell’ordinanza del Dirigente del Settore Tecnico della provincia della Spezia che aveva alzato il limite di velocità da 50 Km/h a 70 Km/h.

Tale esito viene controvertito in appello dalla sentenza Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-05-2023, n. 5244.

Come è noto, entro i limiti massimi sanciti dall’articolo 142 del Codice della Strada, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi La potestà regolatoria in ambito stradale è attribuita al solo ente proprietario della strada. Nel caso di specie, trattandosi di tratto di strada provinciale extraurbana secondaria ricompresa nel territorio del comune di Borghetto Vara ma non interessante il centro abitato, la potestà di regolazione è di certo attribuita alla sola Provincia.Più specificamente, l’art. 142 del Codice della strada fissa il limite massimo di 90 km/h per circolare sulle strade extraurbane secondarie, attribuendo all’ente proprietario della strada, dunque alla Provincia, in caso di specifiche e speciali esigenze di circolazione, il potere di stabilire limiti massimi inferiori per singole tratte.Ne consegue che il Comune nel cui territorio è posta la tratta di viabilità extraurbana non possiede alcuna potestà di regolazione della stessa.Inoltre, il provvedimento mediante il quale l’ente proprietario della strada fissa il limite massimo di velocità dei veicoli sulle tratte in questione ha come destinatari esclusivamente i conducenti dei veicoli che circolano sulle stesse, imponendo loro l’obbligo di osservanza del limite fissato.Ne consegue che il Comune nell’ambito del quale è localizzato il tratto di strada non possiede alcuna legittimazione ad impugnare il provvedimento succitato, atteso che non è titolare di alcun potere di regolazione del tratto di viabilità, né è destinatario degli effetti dell’atto.Né, ai fini dell’attribuzione della suddetta legittimazione all’impugnazione, può rilevare la competenza della polizia municipale all’accertamento dell’eventuale violazione dei limiti di velocità, anche, eventualmente, mediante l’apposizione di apparecchi di rilevamento della velocità, competenza del tutto estranea e diversa rispetto al potere di regolazione dei limiti di velocità poiché concernente le attività di accertamento svolte nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui