Equitalia in proroga fino al 31 dicembre 2016.

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In base alle previsioni del D.L. n. 113 del 2016 (art. 18) sono stati consegnati (come ci attendevamo, peraltro) ad Equitalia ulteriori sei mesi di proroga per la riscossione dei tributi locali, fissando il nuovo termine al 31 dicembre di quest’anno.

Siamo ormai arrivati all’ottava proroga, concessa (secondo quanto previsto dal decreto: “nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l’effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità”) ad Equitalia e resta lecito dubitare della sincerità del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato la fine di questo regime entro il 31 dicembre 2016.

il DDL di conversione (Atto Camera: 3926) procede speditamente alla Camera dei Deputati, essendo stato approvato in commissione bilancio, con emendamenti, nella seduta del 13 luglio 2016.

Auspichiamo che entro i 60 giorni contemplati dall’art. 77 Cost. la fatidica conversione avvenga.

Recita in proposito il testo della presentazione che il Governo ne ha fatto alla camera:

” Art. 18. – (Servizio riscossione enti locali). – La norma proposta, nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l’effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, è diretta a differire il termine previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, a norma del quale «a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate».
Detta proroga si fonda sulle stesse esigenze che negli anni scorsi hanno reso necessarie le precedenti proroghe determinate dalla mancanza di norme risolutive all’odierno assetto della riscossione delle entrate degli enti locali che si troverebbero improvvisamente a dover assumere in proprio la riscossione delle entrate affidate ad Equitalia e agli altri soggetti privati iscritti nell’albo dei concessionari della riscossione delle entrate locali”. 

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