Esiste la possibilità di un affidamento diretto del servizio “Centro di Ascolto per le Famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità”, ai sensi dell’art.93 del Regolamento della Regione Puglia n.4/2007

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Esiste la possibilità di un affidamento diretto del servizio “Centro di Ascolto per le Famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità”, ai sensi dell’art.93 del Regolamento della Regione Puglia n.4/2007 e s.m.i.  all’ASP (Azienda Servizi alla Persona) M. C. di S. di B(BA), per un importo a base di gara di circa 165.000,00 per un periodo biennale, anche alla luce del nuovo codice degli appalti.

Analizziamo la situazione odierna:

Art. 5 – D.lgs 50/2016

(Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico)

  1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  2. a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  3. b) oltre l’80 per cento delle attivita’ della persona giuridica controllata e’ effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
  4. c) nella persona giuridica controllata non vi e’ alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformita’ dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
  5. Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo’ anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.
  6. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che e’ un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Art. 113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.(abrogato)

  1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
  2. a) istituzioni;
  3. b) aziende speciali, anche consortili;
  4. c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del

capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

  1. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
  2. Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

 

Le forme di gestione dei servizi privi di rilevanza economica dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.272/2004.

Abrogato l’art.113 bis del D.Lgs.267/2000, ci si chiede, pertanto, secondo quali forme organizzative gli enti locali sono ora autorizzati a gestire i servizi che non assumono rilevanza economica. Il problema si pone, in particolare, per quei servizi che non sono disciplinati da leggi statali o regionali di settore. E’ chiaro, infatti, che, in tal caso, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di carattere speciale regolanti il servizio.

E’ il caso della Regione Puglia che rispetto a tali forme, il legislatore regionale ha previsto nella L.R. 10-7-2006 n. 19 art. 6 comma 4 che “I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale definiscono autonomamente le forme di gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di zona, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 56, e possono avvalersi anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.Lgs. n. 207/2001, aventi sede legale nel territorio dell’ambito, laddove presenti” disciplinando ulteriormente tale aspetto nel Regolamento di attuazione, DGR n. 4 / 2007, che all’art. 14 al comma 1 ha previsto che “i servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Sociale di Zona sono gestiti con le modalità previste all’art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale” aggiungendo al comma 3 che “In presenza di una Azienda di Servizi alla Persona (ASP), di cui alla l.r. n. 13/2006, con sede legale in un comune dell’ambito territoriale, è possibile avvalersi della stessa per la gestione di alcuni o tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, ovvero per la concessione dell’esercizio della funzione socioassistenziale, a condizione che almeno uno dei Comuni sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della ASP e che la stessa operi nel rispetto dei principi fissati dal regolamento attuativo della l.r. n. 13/2006 e in coerenza con gli obiettivi di copertura della domanda sociale e di qualità dei servizi fissati dal presente regolamento e dalla programmazione sociale e sociosanitaria regionale.”

Detto questo, però, occorre distinguere tra:

  1. a) legittimità dell’affidamento diretto alla ASP;
  2. b) le motivazioni dell’affidamento a tale soggetto.

Riguardo al primo punto, che sussiste in base alla normativa regionale della Regione Puglia, esso è – conditio sine qua non –  ma non sufficiente per procedere ad affidamenti diretti alle ASP; detto in altri termini, il fatto che si possa affidare alle ASP non implica, automaticamente, che i Comuni possano discrezionalmente decidere se affidare o meno un servizio ad una ASP piuttosto che ad un altro soggetto. Infatti TAR VENETO sentenza 494/08 recita testualmente: “Risulta altrettanto evidente che la P.A., anziché procedere all’”esternalizzazione” del servizio, può pure affidare convenzionalmente il servizio stesso ad altra amministrazione pubblica istituzionalmente competente a disimpegnarlo, e semprechè tale scelta risponda a criteri di economicità gestionale, secondo i fondamentali canoni enunciati dall’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241”.

In conclusione, in forza delle conclusioni della sentenza della Corte Costituzionale n° 272 del 2004 in merito ai Servizi Pubblici di rilevanza non economica, nel nuovo quadro normativo, gli enti locali risultano quindi legittimati a ricorrere a più forme organizzative per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica, anche se non previste direttamente dal D.Lgs.267/2000 e dal Nuovo Codice dei Contratti, ma bensì previste da normative regionali.

 

 

Luca Leccisotti

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