etilometro e resistenza a pubblico ufficiale

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Integra il reato di cui all’art. 337 c.p. qualsiasi condotta, di carattere minatorio e/o violento, che si traduca in un atteggiamento – anche implicito, purché percepibile “ex adverso” – volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio e, quindi, la condotta oppositiva che si realizza mentre è in corso la verbalizzazione delle operazioni compiute e dei risultati che ne sono conseguiti.

la Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. VI, 10/10/2023, n. 41138) ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la pronuncia della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di un conducente alla pena di mesi quattro di reclusione, pena così ridotta per la diminuente del rito abbreviato, per il reato di cui all’art. 337 c.p. commesso il (Omissis) quando l’imputato, dopo essere stato sottoposto ad accertamento con l’etilometro e mentre era in corso la redazione del verbale, risalito nell’auto la metteva in moto e, al tentativo dell’agente di fermarlo, lo colpiva spingendolo.

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