ETILOMETRO. – Il verbale che documenta l’accertamento effettuato deve sempre contenere l’attestazione di visita primitiva e il controllo periodico

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se l’apparecchio non è stato sottoposto alla revisione periodica, le misurazioni effettuate non sono valide e la difesa non deve più dimostrare eventuali malfunzionamenti, come invece accadeva prima, è di questo avviso la corte di cassazione che con sentenza n. 38618/ 2019 ha fornito il principio di diritto che è l’accusa che deve provare i fatti costituenti reato e pertanto spetta all’imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinata situazione rilevante per diritto. l’ onere della prova dell’imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento che può essere dimostrate solo con le dovute verifiche tecniche. La  Corte di Cassazione  ha assolto l’imputato dal reato di guida in stato d’ebrezza previsto dall’articolo 186 del D.lgs.285/1992 stravolgendo la sentenza d’appello, stabilendo  che non basta solo la positività alla prova dell’alcoltest ma risulta necessario attestare il regolare funzionamento dello strumento dandone prova nel giudizio. di conseguenze è bene che il verbale che documenti gli accertamenti urgenti sulla persona (articolo 354 C.P.P.)  prevede i richiami degli estremi dell’omologazione e della revisione periodico al fine dell’esibizione in giudizio.

vedasi:

circolare ministero

Cassazione sentenza 38618-2019n

ARTICOLO 354 C P.P

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato [253 1] siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità (2). Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [att. 113].

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [245].

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