“Fenomeni mediatici, procedimenti penali e danni comunali”: una sentenza indicativa di questa assurda sintesi di fenomeni, sulla legittimità del T-Red.

0
2

Premetto che della vicenda giudiziaria che -in punto di diritto penale- ha scosso le sorti di aziende, amministratori pubblici e persone in genere, ho potuto solo apprendere dalla stampa e che nulla di personale mi riguarda delle relativa vicenda, trovo giusto rimanere negativamente come i giudici merito possano subire così tanto la ventata mediatica della presunta irregolarità degli affidamenti pubblici, da ritenere di dover annullare, per principio, verbali validissimi, con grave danno per l’interesse pubblico e per la stessa sicurezza stradale.

La suprema Corte di Cassazione, di contro, con la sentenza 4257 depositata i 3 marzo 2015 (che allego e che invito a leggere), dimostra quale debba essere il profilo di terzietà che debba vere un giudice rispetto a fenomeni mediatici che tendono a colpevolizzare un sistema nel suo complesso, ancor prima che vengano giudizialmente (ed eventualmente) riconosciute le colpe dei singoli.

il Comune di Favria, è dovuto arrivare fino in cassazione per avere ragione della cattiva fama che aveva avviluppato il suo buon nome, per effetto dell’uso del tanto “chiacchierato” “T-Red”. Il tribunale di Ivrea, infatti, in sede di appello, aveva motivato l’annullamento dei verbali accertati con tale strumento sulla base delle seguente discutibile motivazione: ”mancato rispetto da parte del Comune di Favria della normativa in tema di infrazioni rilevate tramite apparecchi T-RED» e ciò sulla base di argomentazioni circa: l’ingentissimo numero di contravvenzioni… le plurime iniziative giudiziarie che hanno coinvolto i vertici della CI.TI.ESSE”… In buona sostanza, il tribunale di Ivrea aveva annullato il verbale non perché vi fosse la violazione di qualche norma specifica, ma sol per il clamore esterno derivante dal vicende giudiziarie che nulla avevano a che vedere con le modalità di accertamento delle violazioni.

Secondo la Cassazione, il ricorso del Comune di Favria è fondato e merita di essere accolto: “l giudice dell’appello ha errato nel motivare in ordine alla prova del funzionamento della apparecchiatura, facendo, da un lato, richiamo a circostanze estranee al corretto funzionamento e, dall’altro disattendendo i principi affermati da questa Corte al riguardo e senza tenere conto della documentazione prodotta dal Comune anche su dati tecnici di funzionamento dell’apparecchiatura”.

Fin troppo chiaro, per chiunque, che dal 2003 in avanti, ove ci sia omologazione precipua, l’accertamento automatico della violazione possa avvenire senza la presenza, in loco, degli agente accentratori; fin qua, nulla di nuovo.

Di triste resta il fatto che le sorti dell’interesse pubblico si siano giocate sulle sensazioni esterne al fatto oggetto di causa e non sulla reale consistenza degli stessi. 

Meno male che il comune di Favria, si è ostinato nell’andare fino in fondo, almeno per mero amore di buon nome e di Giustizia.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui