Il mancato pagamento di tributi e sanzioni può portare al fermo amministrativo dei veicoli a motore. Si tratta di quell’atto con cui le Amministrazioni o gli Enti competenti – Comuni, Inps, Regioni, Stato…- bloccano, attraverso i servizi concessi dai concessionari della riscossione, un bene mobile al fine di recuperare le somme dovute. Vediamo, seppure brevemente, che cosa prevede, come funziona e quali sono i suoi effetti.
Che cosa è il fermo amministrativo dei veicoli
Il fermo amministrativo è un atto che le pubbliche amministrazioni “bloccano” i veicoli a motore ed impediscono al legittimo proprietario di utilizzare il bene sino a quando un determinato debito non viene estinto. Il fine del fermo amministrativo è proprio quello della riscossione di crediti non pagati come ad esempio le multe relative ad infrazioni al Codice della Strada. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare e non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito.
Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere venduto?
Sì, può essere venduto e deve risultare da atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, ma anche in questa ipotesi non può circolare e non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito.
Che cosa accade a chi viene sorpreso circolare con veicolo sottoposto a fermo?
Il nostro Legislatore prevede l’applicazione di una sanzione che va da € 714,00 ad € 2.859,00, oltre alla confisca del mezzo. Se il debito non viene estinto il concessionario alla riscossione ha il potere di “forzare la vendita del veicolo”.
Esaminiamo l’iter che viene seguito per procedere al fermo amministrativo.
L’Ente creditore – si pensi ad Equitalia – provvede a notificare, tramite cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento entro 60 giorni. Prima che si proceda all’esecuzione del fermo, l’Ente creditore dovrà notificare al debitore la volontà di procedere al fermo amministrativo attraverso una comunicazione preventiva. Il preavviso concederà al soggetto ulteriori 30 giorni per il saldo dei debiti, in caso contrario il fermo diventerà effettivo.
Che fare nel caso in cui si riceva un preavviso di fermo amministrativo?
Il consiglio di chi scrive è quello di effettuare il pagamento dell’importo indicato in cartella esattoriale, se effettivamente si è debitori di detto importo. Se l’importo è troppo oneroso la legge prevede la possibilità di richiedere una dilazione del pagamento fino ad un massimo di n. 120 rate mensili. Sino a quando il debito non viene estinto sul veicolo permane il fermo amministrativo.
In che modo è possibile verificare se il veicolo è sottoposto a fermo?
Basta richiedere una visura della targa del veicolo. Consiglio: verificate sempre!!!
Che succede se si acquista un veicolo sottoposto a fermo amministrativo?
Il veicolo deve restare fermo. Vige, difatti, il divieto di circolazione e radiazione, pena la confisca del mezzo. É bene, dunque, accertarsi che il veicolo non sia soggetto a fermo amministrativo e invitare il debitore a saldare il debito prima della vendita, altrimenti Equitalia potrebbe, addirittura, procedere alla vendita del veicolo appena acquistato. L’acquirente può anche decidere di acquistare pur conoscendo la reale situazione: questa è una sua scelta. In alternativa, può chiedere l’annullamento della vendita o una riduzione sul prezzo d’acquisto.
Va pagato il bollo del veicolo sottoposto a fermo amministrativo?
Prima di rispondere all’interrogativo è bene ricordare che il bollo auto è un tributo locale a favore della regione di residenza che grava sugli autoveicoli e sui motoveicoli. L’articolo 7 della Legge n. 9 del 23 Luglio 2009 ne ha fissato definitivamente la natura di tassa sul possesso. Che cosa significa? Significa che basta essere intestatario di un autoveicolo per dover pagare il bollo. Il possessore del veicolo è tenuto a pagarlo anche quando il veicolo non circola. Nel caso in cui il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo si ritiene che debba essere pagato. Visto che il fermo amministrativo è, come l’ipoteca su un immobile, un atto di natura cautelare che non comporta la perdita di proprietà, requisito questo sufficiente per obbligare il proprietario del veicolo sottoposto a fermo al pagamento del bollo. D’altra parte c’è chi afferma il contrario sostenendo che il fermo amministrativo comporta una perdita temporanea della libera disponibilità del bene e che, quindi, il proprietario del veicolo sottoposto a fermo non è tenuto a pagare il bollo, almeno per detto periodo. Sul punto è bene menzionare l’art. 94 del CdS che stabilisce “ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa”. L’iscrizione di fermo amministrativo è, dunque, atto idoneo e sufficiente a provare la temporanea perdita di possesso. In conclusione per evitare di pagare il bollo anche per il periodo in cui il veicolo è, o è stato, sottoposto a fermo amministrativo, è necessario chiederne formalmente l’esenzione.
Qual è la procedura da seguire ai fini di ottenere l’esenzione di pagamento?
E’ necessario recarsi presso gli uffici regionali preposti al servizio di riscossione dei tributi locali, producendo un atto sostitutivo di notorietà in cui si dichiara la temporanea perdita di possesso del veicolo a seguito dell’avvenuta iscrizione di fermo amministrativo. Nel caso in cui gli uffici regionali non accettassero la dichiarazione sostitutiva, come documento idoneo per ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo per temporanea perdita di possesso, sarà necessario presentare una visura della targa del veicolo.
Mimmo Carola