L ANAC nell’ ambito dell’attività di vigilanza in merito ad una polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto prevista dall’art. 35, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 (ora 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023) ha ribadito i principi di cautela amministrativa sui controlli delle polizze fideiussorie.
L’azione della stazione appaltante deve essere conforme con quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 e dal Comunicato del Presidente del 21 ottobre 2015 e dal Comunicato congiunto del 28 maggio 2020, a firma di IVASS, Banca d’Italia, ANAC ed ACGM contenente i suggerimenti alle pubbliche amministrazioni per la verifica della genuinità delle garanzie finanziarie ad esse fornite in caso di somma di denaro a titolo di anticipazione, ribadendo chiaramente che le stazioni appaltanti devono verificare che la garanzia sia rilasciata da un soggetto legittimato e che la polizza non sia contraffatta attraverso la richiesta diretta alla compagnia di assicurazione che ha emesso la polizza circa la sua validità. In particolare il Comunicato specifica che: “Per verificare la genuinità della polizza assicurativa fideiussoria, si raccomanda di:
- verificare la regolare iscrizione dell’intermediario assicurativo (broker, agente…) che ha proposto/intermediato la polizza fideiussoria nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI12) o nell’Elenco13 degli intermediari della Unione Europea, pubblicati sul sito dell’IVASS,
- interpellare direttamente la compagnia di assicurazione che emette la polizza, utilizzando – oltre ai recapiti indicati nell’Albo delle compagnie italiane tenuto dall’IVASS e negli Elenchi annessi relativi alle compagnie di altri Stati UE – anche quelli indicati nei Registri nazionali tenuti dalle Autorità di vigilanza degli Stati membri di origine e accessibili dai siti internet di tali Autorità”.
vedi Fasc. Anac n. 4516/2023