Foglio di via obbligatorio per le “passeggiatrici”.

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Il problema della compatibilità dell’attività di “street worker” e della tutela dell’ordine pubblico è stata oggetto di numerosi interventi sia da parte di Prefetture e Questure e sia di Sindaci che, a vario titolo e con provvedimenti spesso al limite della creatività giuridica, hanno tentato di arginare il fenomeno.

Questi ultimi, infatti, hanno tentato la strada dei “divieti di sosta” per clienti e operatrici, quella delle Ordinanze contingibili ed urgenti con alterne fortune e, spesso, clamore e pubblicità sugli organi di stampa.

Arriva, ora, ottima ultima, la decisione del Tar Lazio, sez. I ter, 08/06/2015, n. 8052 che si occupa del ricorso opposto da una “passeggiatrice” al foglio di via emesso dal Questore che le inibiva di rientrare nel Comune di Roma per anni tre senza preventiva autorizzazione.

La ricorrente sostiene che mancherebbero i presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato, perché sarebbero assenti gli indici di pericolosità che in concreto devono accompagnare l’attività della prostituzione affinché possa essere considerata socialmente pericolosa e che in proposito si assume che la prostituzione non può ex se essere qualificata come pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, dovendo, per essere così qualificata, essere esercitata con particolari modalità, ed inoltre si sostiene che nella specie la Questura avrebbe desunto il giudizio di pericolosità solo dalla circostanza che la stessa si trovasse in una zona frequentata da donne dedite all’attività di meretricio. 

Il Collegio romano ha, invece, richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 il quale stabilisce che qualora le persone che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, con provvedimento del questore possano essere rimandate con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

Viceversa, nella relazione dell’Amministrazione prodotta in giudizio, contenente le risultanze dell’attività istruttoria alla base del provvedimento, non contestate dalla ricorrente, si precisa che il Commissariato proponente, nel corso di mirato servizio antiprostituzione nel territorio di competenza, ha colto la stessa, in compagnia di altre connazionali, nell’esercizio dell’attività di meretricio, in inequivocabili atteggiamenti volti a manifestare l’intenzione di adescare clienti occasionali, nelle vicinanze di strade ad alto traffico veicolare, dove la presenza di prostitute in più di un’occasione è stata causa di distrazioni da parte dei conducenti dei veicoli in transito, arrecando così pericolo alla circolazione stradale.

Conclude, il Collegio, osservando che sulla scorta degli elementi appena richiamati ed evidenziati dal Commissariato proponente la misura di prevenzione nei confronti della ricorrente, nonché riportati nel provvedimento gravato ben rappresentano indice di allarmante pericolosità della ricorrente, sotto i profili della pericolosità per la sicurezza pubblica nella circolazione stradale, nonché per l’ordine pubblico.

Messa così, sembra semplicissimo risolvere il problema. In realtà, a fronte di tali ineccepibili atti, ve ne sono, come più sopra osservato, moltissimi altri che rendono assolutamente inutili tutte le attività di contrasto al fenomeno.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

 

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