Fotocopia del tagliando invalidi. Falso o uso improprio di autorizzazione?

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Segnaliamo questa interessantissima decisione Cass., sez. pen., sez. V, 12/01/2021 n. 836 che fa chiarezza, ove mai ve ne fosse bisogno, che la circolazione con un tagliando invalidi, sia pure in fotocopia, integra gli estremi del reato di uso di atto falso, di cui all’art. 489 c.p.

Infatti, il reato di falsità materiale  viene in rilievo laddove vi è l’utilizzo della riproduzione
fotostatica dell’originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorchè il relativo documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.

Ma v’è di più. La decisione in esame non ha ritenuto di ravvisare nel caso in esame la fattispecie della particolare tenuità del fatto, ritenendo, in particolare, non qualificabile come di particolare tenuità l’utilizzo illecito di un documento abilitante al parcheggio nelle zone riservate agli invalidi, per la limitazione che reca ai soggetti legittimamente titolari del diritto all’utilizzo di tali aree (oltre che insita in un siffatto modus operandi che implica l’uso di un documento artatamente falsificato allo scopo, una certa abitualità del comportamento).

Il Collegio ribadisce l’orientamento secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità.

In conclusione, è esclusa l’applicazione dell’art. 489 c.p. l’esposizione sulla
propria auto della fotocopia di un permesso di parcheggio riservato agli invalidi, qualora si tratti di fotocopia che appaia come tale ed in cui la fotocopia, essendo
realizzata in bianco e nero, non può, in quanto tale, simulare l’originale, palesando
chiaramente la sua natura di riproduzione fotostatica, a differenza di una fotocopia a colori e plastificata, facendo assumere al pass le sembianze di un atto originale,
effettivamente esistente.

Inutile dire, a margine, che all’atto della contestazione il disabile a cui era intestato il tagliando, non fosse a bordo del veicolo.

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