Fuga dal luogo del sinistro e dolo eventuale.

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Nella vicenda considerata da Cass. pen. Sez. IV, Sent., 04-07-2017, n. 32114, importante in tema di dolo eventuale quale elemento idoneo a configurare la sussistenza del reati di fuga dal luogo del sinistro, scuote più il fatto che non la situazione di diritto.

Si tratta di due incidenti che si sono susseguiti a distanza ravvicinata di tempo l’uno dall’altro. Nel primo, la Renault Clio condotta dall’imputato, a causa di una brusca accelerazione, ruotando di 90 gradi rispetto al suo senso di marcia, finiva con l’urtare violentemente la parte posteriore del veicolo Fiat Palio, nel cui interno erano presenti due persone (che riportavano lesioni a causa dell’impatto), una delle quali riusciva ad annotare la targa del veicolo che le aveva urtate. Dalla Renault scendevano due giovani di origine nordafricana (uno dei quali, il soggetto alla guida, successivamente identificato per l’imputato), visibilmente alterati da sostanze stupefacenti o alcoliche. I due, dopo aver raccolto la targa anteriore della loro vettura, staccatasi a causa dell’urto, risalivano sul veicolo e si allontanavano a gran velocità, nonostante i danni subiti e le lesioni inferte alle due donne. Nel secondo, avvenuto poco dopo il primo, la stessa Renault Clio andava a tamponare violentemente una Ford Focus ferma al semaforo, causando ad un’altra persona, passeggera della stessa, una contusione al ginocchio destro. Il guidatore della Renault, lungi dal fermarsi per prestare soccorso, invertiva il senso di marcia con una brusca manovra e si allontanava, facendo perdere le proprie tracce.

Siamo al cospetto di un giorno di ordinaria follia stradale e di profonda inciviltà umana e sociale, sulla quale occorre riflettere, a prescindere dalla massima di diritto che la sentenza della Cassazione (da cui è estratta la narrativa del fatto) pone.

Sul piano giudiziario, l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione in relazione al fatto che nel giudizio di merito non fosse stata acquisita la prova del dolo.

La sentenza evidenzia che: “si deve rammentare che nel reato di “fuga”, previsto dall’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza (Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007)”.

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