Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, nello specifico del Capodanno, nelle nostre città sentiamo, man mano che si avvicina l’evento, l’esplosione sempre più frequente di fuochi d’artificio. L’accensione e lo scoppio dei fuochi però non avviene soltanto in occasione del festeggiamento dell’arrivo del nuovo anno, ma poiché viene assimilata ad un gesto per celebrare eventi importanti, tale attività viene ripetuta anche in occasioni di matrimoni, feste, sagre, compleanni ecc.. Un altro aspetto importante oltre a quello folkloristico legato all’esplosione dei fuochi d’artificio è quello della sicurezza e del controllo della vendita di materiali esplodenti e come e cosa devono controllare e vigilare gli organi preposti.
- NORMATIVA
La materia della vendita e della produzione degli esplodenti è normata da due importanti riferimenti legislativi:
- RD 773/31 (TULPS) e il suo regolamento di esecuzione RD 635/1940
- Lgs 123/2015
Il TULPS, disciplina la materia al titolo II capo V (artt. 46-60) particolare attenzione per ciò che riguarda la trattazione in parola deve essere data agli articoli:
- 46 TULPS: Senza licenza del ministro dell’interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell’impiego;
- 47 TULPS: senza la licenza del prefetto fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell’articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti
- 55 TULPS: Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro va esibito in caso di controllo e va conservato per 50 anni.
- 57 TULPS Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
Con Il D.Lgs 123/2015 l’Italia ha recepito la Direttiva dell’UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici. Lo stesso testo legislativo all’articolo 1 ci definisce l’oggetto di tale applicazione normativa, ovvero: “1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.”
- CLASSIFICAZIONE DEI GIOCHI PIROTECNICI
L’art. 3 del citato D. Lgs. individua sostanzialmente tre macro aree ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie:
- – la macro area dei “Fuochi di artificio”, che si compone di quattro categorie contraddistinte con le sigle “F1”, “F 2”, “F3”, “F4”;
- – gli articoli pirotecnici “Teatrali”, che si distinguono in “T1” e “T2”;
- – gli “altri articoli Pirotecnici” individuati dalle sigle “P1” e “P2”.
- a) Fuochi d’artificio:
- Categoria F 1 – fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;
- Categoria F 2 – fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a 150 mg; se singoli artifizi ad esclusivo effetto luce colore con una massa netto non superiore a gr. 120; se singoli coni non superiore a 60 gr.)
- Categoria F 3 – fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- Categoria F4 – fuochi d’artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all’articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non e’ nocivo per la salute umana;
- b) Articoli pirotecnici teatrali:
- Categoria T1 – articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;
- Categoria T2 – articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
- c) Altri articoli pirotecnici:
- Categoria P1 – articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
- Categoria P2 – articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.
- LA VENDITA
Sul mercato ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs 123/15 posso essere messi in vendita esclusivamente i prodotti con il marchio “CE”. L’apposizione di tale marchio garantisce che il prodotto abbia superato l’esame di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e che sia conforme al modello approvato. Oltre alla “Marcatura CE”, sui fuochi artificiali deve essere apposta una delle citate categorie previste dalla vigente normativa. Si tratta di indicazioni che attestano il livello di rischio potenziale e la soglia di rumorosità dei prodotti; in base ad esse si può determinare chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio. La vendita di alcuni prodotti non può essere fatta da tutti indistintamente da chiunque ma ci sono delle regole ben precisa da rispettare posso vendere prodotti pirotecnici:
- a) Gli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S.
Presso gli esercizi di minuta vendita, muniti di licenza di P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S., il consumatore può acquistare i fuochi d’artificio appartenenti alle categorie “F1”, “F2” ed “F3”.
Il venditore è tenuto a verificare i titoli ed i documenti necessari per l’acquisto e, con riferimento ai soli prodotti classificati “F3”, è tenuto ad annotarne gli estremi sul registro di carico e scarico ex art. 55 T.U.L.P.S.
Negli esercizi di minuta vendita il pubblico indistinto può acquistare, altresì, anche altre tipologie di articoli recanti il marchio CE, purché NON professionali, e quindi appartenenti alle categorie “P1” e “T1”.
- b) Esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di P.S. e presso aree pubbliche (c.d. ambulanti)
Presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza di P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S. (quali, ad esempio, i tabaccai, le cartolerie, i supermercati, ecc.) e presso le rivendite ambulanti, è consentita la vendita di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
1) articoli pirotecnici della categoria F1;
2) articoli pirotecnici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco;
3) articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
– petardi
– petardi flash
– doppio petardo
– petardo saltellante
– loro batterie e combinazioni;
3.2) artifici del tipo:
– sbruffo
– mini razzetto
– razzo
– candela romana
– tubi di lancio (tubi monogetto)
– loro batterie e combinazioni;
4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
4.3) bengala a bastoncino;
4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150;
4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
4.8) dispositivi lancia coriandoli;
4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.
Inoltre gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:
a)fuochi d’artificio:
1) di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
2) di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità
in corso di validità;
3) di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal
questore ovvero di una licenza di porto d’armi;
- b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1 a privati che non
siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.
- SANZIONI
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. Ai sensi degli articoli 5 c1 punto 1) lettera a) e 33 c1 del D. Lgs 123/15
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d’artificio della categoria F2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d’artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro. Ai sensi degli articoli 5 c1 punto 2 lettera b; punto 3) lettera b) e 33 c2 del D. Lgs 123/15
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d’artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell’abilitazione e dei requisiti, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro. Ai sensi dell’articolo 5 c.2 e 33 c3 del D.Lgs 123/15
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi vende per corrispondenza prodotti classificati come F4, P2 e T2, è punito con l’arresto da un anno a tre anni e con l’ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro. Ai sensi dell’articolo 5 c.8 e 33 c4 del D.Lgs 123/15
- Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al decreto 123/15, nonché l’autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all’articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ai sensi dell’articolo 20 c.1 e 33 c5 del D.Lgs 123/15
- Per le violazioni alla legge, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, può essere disposta la sospensione dell’autorizzazione di polizia, ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca. Ai sensi dell’articolo 10 TULPS 33 c6 del D.Lgs 123/15
- Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto della movimentazione dei prodotti pirotecnici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Ai sensi dell’articolo 14 e 33 c7 del D.Lgs 123/15
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione totale dell’apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa. Ai sensi dell’articolo 8 e 33 c8 del D.Lgs 123/15
- Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione della sospensione e della revocadelle autorizzazioni si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:
- la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell’interno, ove previsti;
- le complete istruzioni per l’uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l’anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
- le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l’individuazione del fabbricante,dell’importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l’indicazione in grammi del NEC (contenuto esplosivo netto).
Ai sensi degli articoli 10 TULPS; 8 e 33 c9 del Dlgs 123/15
- Nei confronti del soggetto che detiene, per l’immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell’etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa,, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato. Ai sensi dell’articolo 8 c.1 e 33 c3 del D.Lgs 123/15
- Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto riprodurre marchi ed iscrizioni ingannevoli tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità del marchio CE comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo. Ai sensi dell’articolo 19 c.6 e 33 c3 del D.Lgs 123/15
Io mi domando se sia possibile permettere lo scoppio di fuochi d’artificio in aree urbane dove il rumore provoca vibrazioni fin dentro le case …. Non se ne può più. Qui dove sto io vivono persone anziane e disabili, famiglie con bambini piccoli eppure gli scoppi dei fuochi d’artificio si sentono a tutte le ore anche oltre la mezzanotte