Furbetti del cartellino – Ultimo atto

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E’ stato pubblicato sulla  G.U. n. 149 del 28/06/2016 e, quindi, entrerà in vigore il 13/07/2016, il D.Lgs. n. 116 del 20/06/2016 che ha modificato l’art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001.

Più precisamente il provvedimento in parola ha inserito quattro commi all’art. 5-quater, che riportiamo integralmente:

comma 1-bis: Costituisce falsa attestazione della presenza  in  servizio  qualunque  modalita’ fraudolenta posta in essere, anche  avvalendosi  di  terzi,  per  far risultare  il  dipendente   in   servizio   o   trarre   in   inganno l’amministrazione presso la  quale  il  dipendente  presta  attivita’ lavorativa circa il rispetto  dell’orario  di  lavoro  dello  stesso.
Della violazione risponde anche chi abbia agevolato  con  la  propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.

comma 3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) (alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia) , la falsa attestazione della  presenza  in servizio,  accertata  in  flagranza  ovvero  mediante  strumenti   di sorveglianza o di  registrazione  degli  accessi  o  delle  presenze, determina  l’immediata  sospensione  cautelare  senza  stipendio  del dipendente, fatto  salvo  il  diritto  all’assegno  alimentare  nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza  obbligo   di   preventiva   audizione   dell’interessato.   La sospensione e’ disposta dal responsabile della struttura  in  cui  il dipendente  lavora  o,  ove  ne  venga  a   conoscenza   per   primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4 (Ufficio dei Procedimenti disciplinari),  con  provvedimento motivato, in via immediata  e  comunque  entro  quarantotto  ore  dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti  a  conoscenza.  La violazione di tale termine non  determina  la  decadenza  dall’azione disciplinare ne’ l’inefficacia  della  sospensione  cautelare,  fatta salva  l’eventuale  responsabilita’  del  dipendente  cui  essa   sia imputabile.

comma 3-ter. Con il medesimo provvedimento di  sospensione  cautelare  di cui al comma 3-bis si procede anche  alla  contestuale  contestazione per iscritto dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’Ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma  4.  Il  dipendente  e’ convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un  preavviso  di
almeno quindici giorni e  puo’  farsi  assistere  da  un  procuratore ovvero  da  un  rappresentante  dell’associazione  sindacale  cui  il lavoratore  aderisce   o   conferisce   mandato.   Fino   alla   data dell’audizione, il dipendente  convocato  puo’  inviare  una  memoria scritta o, in  caso  di  grave,  oggettivo  e  assoluto  impedimento, formulare motivata istanza di  rinvio  del  termine  per  l’esercizio della sua difesa per un periodo non superiore  a  cinque  giorni.  Il differimento del termine a difesa del dipendente puo’ essere disposto solo una volta nel corso  del  procedimento.  L’Ufficio  conclude  il procedimento entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte  del dipendente, della  contestazione  dell’addebito.  La  violazione  dei suddetti  termini,  fatta  salva  l’eventuale responsabilita’   del dipendente cui  essa  sia  imputabile,  non  determina  la  decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’invalidita’ della  sanzione  irrogata, purche’ non  risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di difesa  del  dipendente  e  non  sia  superato  il  termine  per   la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4

comma 3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia  al  pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura  regionale  della Corte dei  conti  avvengono  entro  quindici  giorni  dall’avvio  del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei  conti,  quando ne ricorrono  i  presupposti,  emette  invito  a  dedurre  per  danno d’immagine entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della  procedura  di licenziamento. L’azione di  responsabilita’  e’  esercitata,  con  le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 5  del  decreto-legge  15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
gennaio 1994, n.  19,  entro  i  centoventi  giorni  successivi  alla denuncia,  senza  possibilita’  di  proroga.  L’ammontare  del  danno risarcibile e’ rimesso alla valutazione equitativa del giudice  anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione  e comunque  l’eventuale  condanna  non  puo’  essere  inferiore  a  sei
mensilita’ dell’ultimo stipendio  in  godimento,  oltre  interessi  e spese di giustizia

comma 3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per  i  dirigenti  che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti  privi  di qualifica dirigenziale, per i responsabili  di  servizio  competenti, l’omessa  attivazione  del  procedimento  disciplinare   e   l’omessa
adozione  del   provvedimento   di   sospensione   cautelare,   senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e’ data  notizia,  da  parte  dell’ufficio competente   per   il   procedimento   disciplinare, all’Autorita’ giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di  eventuali reati

In ultimo l’art. 3 stabilisce che le suindicate disposizioni si applicano agli illeciti  disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in  vigore del presente decreto.

Nessun commento, solo un monito: meditate gente, meditate.

 

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