Gatanteprivacy: ammesse le “body cam” per la raccolta e trasmissione di immagini riprese a bordo treno in tempo reale .

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Gatanteprivacy: ammesse le “body cam” per la raccolta e trasmissione di immagini riprese a bordo treno in tempo reale .

Lo scorso 22 maggio 2018, il Garante –in sede di verifica preliminare.- ha giudicato ammissibile l’installazione di un sistema composto da body cam per la raccolta e trasmissione di immagini riprese a bordo treno in tempo reale.

Trenord s.r.l. ha presentato una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice, riguardante il trattamento dei dati personali connesso alla prospettata installazione di un sistema composto da dispositivi indossabili, c.d. body cam, che consentono la raccolta e la trasmissione “delle immagini riprese a bordo treno in tempo reale […] verso un PC posizionato all’interno della sala operativa” della società. Tali dispositivi sarebbero consegnati in dotazione agli “operatori di security e capitreno, questi ultimi con compiti di controllo dei titoli di viaggio”. La necessità di adottare tale sistema origina dal rappresentato significativo aumento “negli ultimi anni” di “aggressioni al personale [e] ai clienti, furti/rapine, minacce […] nonché numerosi e crescenti fenomeni di vandalismo”.

In ordine a questa istanza, questa la posizione del Garante:

“ Trenord dovrà:

  1. individuare, all’interno di un disciplinare relativo all’uso consentito delle «body cam», le specifiche condizioni che legittimano l’attivazione dei dispositivi (prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose) nonché le modalità di utilizzo dei dispositivi stessi, con particolare riferimento alle cautele da adottare nel caso in cui le riprese video coinvolgano soggetti “deboli” quali vittime di reati, testimoni, minori di età o riprendano luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza; specifiche istruzioni devono altresì essere fornite ai soggetti autorizzati in servizio presso la centrale operativa;
  2. predisporre l’effettuazione da parte dei soggetti autorizzati, parimenti resa nota con il disciplinare interno, di attività di verifica sulle immagini al fine di accertarne l’effettiva rilevanza rispetto alle finalità perseguite; ciò anche in caso di eventuale conservazione per un tempo superiore ai sette giorni;
  3. effettuare il tracciamento delle operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati;
  4. predisporre misure idonee affinché la funzionalità audio non sia attiva;
  5. disporre il previo oscuramento delle immagini riferite a soggetti terzi non coinvolti dai fatti in caso di comunicazione delle immagini alle compagnie di assicurazione;
  6. predisporre idonee misure affinché gli operatori che hanno in dotazione i dispositivi non possano effettuare operazioni di modifica, cancellazione e duplicazione delle immagini raccolte;
  7. conservare le registrazioni video in forma cifrata, utilizzando tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati;
  8. cancellare irreversibilmente le registrazioni una volta decorso il tempo di conservazione previsto;
  9. predisporre adeguati strumenti di comunicazione per avvisare gli utenti anche a bordo delle vetture, con linguaggio semplice e sintetico, della presenza del sistema di videosorveglianza mobile e le sue caratteristiche, specificando anche che una spia accesa sul dispositivo indossabile indica che la funzionalità di videoripresa è attiva”
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