Quando il Giudice ritiene che non è giusto cercare sempre di “spremere” il Comune.

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Fermo il rispetto per il diritto di tutti, appare talvolta eccessivamente spinta la tendenza a chiedere il risarcimento dei danni, per insidia stradale, nei confronti degli Enti proprietari.

Nel caso di specie, il Tribunale di Padova (Trib. Padova Sez. II, Sent., 24-11-2016) ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno, promossa dal genitore di una minore scivolata con la bici sul fogliame caduto sulla strada, ritenendo che fosse dovere del Comune evitare la persistenza sulla carreggiata di tale fogliame in quanto ciò rendeva sdrucciolevole la strada.

Il Comune di Padova si è difeso deducendo, tra le altre cose, che l’eventuale responsabile era unicamente il proprietario del giardino al cui interno si trova l’albero da cui foglie e pigne erano cadute; come prescritto dal regolamento di polizia urbana, avrebbe dovuto quel privato ad attivarsi per eliminarle dalla pubblica via. Inoltre affermava che la minore, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo, avrebbe avuto tutta la possibilità di avvistare il pericolo, in quanto era bene a conoscenza dello stato dei luoghi perché abita a pochi metri dal punto ove era avvenuto l’incidente e aveva percorso in precedenza la stessa strada.

Secondo la giurisprudenza (Cass., sez. III, 16.5.03, n. 11946 e Cass., sez. III, 13.1.15, n. 287) in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica: quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Non ogni situazione di pericolo stradale, inoltre, integra la c.d. insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile (cfr. Cass., sez. III, 26.4.13, n. 10096). Nel caso in esame, non sussiste, innanzitutto, un’insidia o trabocchetto perché il sinistro è avvenuto in ora diurna e fogliame e pigne erano facilmente avvistabili. Manca dunque una situazione di pericolo occulto.

Ne è derivato il rigetto della domanda.

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