Giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e poteri del giudice.

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Giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e poteri del giudice.

Ci ricorda “Cass. civ. Sez. II, con Ordinanza del 16-10-2024, n. 26880”, che nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge: non è chiamato a controllare la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11481 del 15/06/2020, Rv. 658267 – 01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015, Rv. 634747 – 01);

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