Giurisdizione del G.O. per le sanzioni e le misure ripristinatorie in fatto di impianti pubblicitari.

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Il T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, con Sentenza del 12-04-2024, n. 246, conferma che, per pacifica giurisprudenza, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23 del Codice della strada con i quali sia disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria. Pertanto, il provvedimento che dispone la rimozione degli impianti pubblicitari costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23, e non un mezzo accordato all’ente proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981 e, oggi, degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (ex multis, TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 21 novembre 2023, n. 3439; TAR Lazio, Roma, sez. II, 31 luglio 2018, n. 8561; Id., 15 maggio 2018, n. 5399; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67; TAR Lazio, Roma, sez. II, 24 marzo 2017, n. 3870). Peraltro, la situazione giuridica di cui si chiede tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l’esercizio dell’attività sanzionatoria non è espressione di attività discrezionale ma vincolata dell’amministrazione, perché retta dal principio di legalità, sicché, ove l’amministrazione accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito previsto da una norma di legge, deve applicare la sanzione, senza alcun margine di scelta (in questi termini, TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67, cit., che richiama Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786).

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