Gli abusi edilizi, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, non sono sanabili se prevedono aumenti di volumi e superfici.

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La Corte di Giustizia Europea, con sentenza n. C- 206/2013, ha confermato la competenza dei giudici Nazionali sulla materia urbanistica edilizia dichiarandosi incompetente sull articolo 167 D.lgs. n.42/04 che esclude la sanatoria postuma di piccoli abusi con aumento di volumi e superfici in zone sottoposte a vincolo.

 

Il giudice Amministrativo Siciliano ha rinviato  alla corte Europea la questione di un ordinanza-ingiunzione che impone ad un cittadino italiano la  demolizione  delle opere realizzate in violazione di norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Le opere consistenti in un piccolo ampliamento edilizio   non rientrano  nella possibilità di sanatoria postuma  prevista dall’art. 167 ai commi 3 ,4 in quanto il Codice  Urbani  non consente tale possibilità  per aumento di  nuovi volumi e superfici  anche se di piccola entità.

Il  giudice del rinvio si domanda dunque se l’articolo 167 del decreto legislativo n. 42/2004, nell’escludere in modo presuntivo una categoria di opere da qualsivoglia accertamento di compatibilità paesaggistica, assoggettandole alla sanzione demolitoria, possa configurare una ingiustificata e sproporzionata lesione del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta, ove questa fosse interpretata nel senso che le limitazioni al diritto di proprietà possano essere imposte solo a seguito di un accertamento della effettiva, e non solo astratta, esistenza di un interesse contrapposto. Il giudice richiama anche il principio di proporzionalità in quanto principio generale del diritto dell’Unione. Il Tribunale Amministrativo Siciliano  in sostanza domanda alla Corte di Giustizia Europea  se l’articolo 17 della Carta e  il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale come l’articolo 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004.

Secondo La corte di Giustizia Europea il Codice Urbani, sulla tutela del Paesaggio, non attua una disposizione comunitaria o una direttiva europea in quanto l’ambiente è una materia autonoma rispetto alla tutela del paesaggio e dei beni culturali e quindi ha dichiarato la sua incompetenza confermando la demolizione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo    così come disposto dalla legislazione Nazionale.

Giuseppe Capuano

P.A.sSiamo

 

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