Gli articoli 125 e 116 del codice della strada prevedono e puniscono fatti diversi.

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Aver escluso che, l’aver guidato una macchina priva degli adattamenti necessari per il conducente con protesi al braccio, possa essere equiparato alla guida senza patente è corretto. Lo statuisce Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 01/04/2016, n. 6403 che afferma: “L’abilitazione alla guida è una valutazione astratta di idoneità attestante l’esistenza dei requisiti fisici e psichici, senza avere nulla a che vedere con il concreto comportamento del conducente. Di talché, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo”.

La faccenda di fatto trae origine da una controversia assicurativa di stampo risarcitorio, in cui la compagnia riteneva di non dover “pagare” in relazione alla violazione dell’assicurato che non aveva guidato il veicolo appositamente adattato al suo deficit fisico. “La Corte d’appello ha motivato il proprio convincimento sulla circostanza che il conducente del veicolo era titolare di regolare patente di guida seppur speciale, funzionale all’utilizzo di un’autovettura munita degli adattamenti ivi prescritti. L’assunto fondamentale della società ricorrente, invece, è che la guida di una vettura priva degli adattamenti imposti dalla patente – nella specie, come si è detto, la vittima era portatrice di protesi al braccio destro – sia equiparabile ad una sorta di guida senza patente. Ciò premesso, si osserva che questa Corte ha affermato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative); ne derivi che, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra un’ipotesi di mera illiceità alla guida (sentenza 25 matto 2010, n. 12728, confermata dalla sentenza 25 settembre 2014, n. 20190). E che la guida di un veicolo diverso da quello adattato alla specifica mutilazione o minorazione del conducente non sia equiparabile ad una guida senza patente è indirettamente confermato anche dall’art. 125 C.d.S., comma 4, che prevede per questo caso una sanzione amministrativa pecuniaria e neppure il ritiro della patente stessa”.

 

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