Gli eccessi della circolare sull’omicidio stradale in materia di connessione.

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Come accennato nel lancio di ieri, la circolare del ministero dell’interno del 25 marzo 2016, inerente la L.41/2016, è necessariamente articolata e complessa, sicuramente utile per gli operatori, forse eccessiva in alcuni passaggi.

Preoccupa alquanto la parte della circolare rubricata al n°7 e riferita alla connessione obiettiva tra reato ed illecito amministrativo. Il richiamo all’articolo 221 del codice della strada è contorto, a tratti contraddittori, ma non è questo il punto critico; il vero problema inizia quando la circolare afferma che: “…il ricorso in opposizione deve essere presentato al giudice penale competente, nei verbali di contestazione per illeciti amministrativi connessi ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime dovrà essere indicato che autorità competente a ricevere il ricorso è il Tribunale che procede per i reati richiamati”.

Ora, in disparte la circostanza che non l’articolo 203 né l’articolo 204 bis del CdS menzionano spostamenti della competenza per le opposizioni alle sanzioni amministrative connesse a reati, la giurisprudenza ha sempre chiarito che la questione del giudice competente in caso di opposizione va regolata tra i giudici stessi, non potendo l’organo di polizia -arbitrariamente e senza competenza funzionale a tal fine- stabilire se la connessione sussista o meno, comunque, limitare l’accesso alla tutela giurisdizionale che, com’è noto non è richiedibile dal destinatario di una sanzione amministrativa al giudice penale con un ricorso.

Come ricordato dalla Corte di cassazione (civ. Sez. VI – 2, Ord., 03-04-2012, n. 5289), “a prescindere da ogni valutazione (ai fini della competenza del giudice penale) sulla connessione obiettiva dell’illecito amministrativo con il reato, è assorbente rilevare che, essendo stata ritenuta, da parte del giudice di pace, la competenza del giudice penale, non sussistevano i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. in quanto, nell’ipotesi presupposta, il giudice di pace nulla avrebbe più potuto decidere, essendo competente il giudice penale, ma avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente”.

Traducendo in parole semplici: non occorre cambiare le indicazioni sulla modulistica, così distogliendo dal giudice naturale il soggetto percosso dalla sanzione amministrativa, per rendere operativo il marginale istituto della connessione (che se esistente assolve al solo scopo di evitare di formare il ruolo con i verbali non pagati per i quali il giudice penale abbia ritenuto di individuare un caso di connessione); il verbale dovrebbe restare identico trattandosi di una comune sanzione amministrativa. Poi, nel caso di opposizione al GdP, se qualcuno dovesse rilevare l’esistenza della connessione, sarà lo stesso giudice a trasmettere gli atti al giudice penale; nel caso contrario deciderà in perfetta autonomia; in caso di dubbio poi, si andrebbe a regolamento di giurisdizione.

Insomma, la questione in cui si è avventurata la circolare attiene a fatti giudiziari…. gli operatori su strada non dovrebbero essere avviati su percorsi giuridici tanto tortuosi e, ad avviso di chi scrive, errati.

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1 commento

  1. Mi permetto inoltre di far notare che in materia di circolazione stradale l’art. 221 cds non prevede la citazione dell’obbligato in solido con l’imputato trasgressore ed è norma speciale rispetto l’art. 24 della 689/1981 che impone viceversa la sua citazione. In soldono significa che perseguendo la strada della connessione obiettiva ad esempio in caso di sinistro con lesioni e violazione al cds per ascrivere il reato ex art. 590 c.p. , mancherà la citazione del responsabile civile e, nel caso in cui vengano trasmessi gli atti all’autorità amministrativa per la irrogazione della sanzione amministrativa ex art. 220 co 4 cds questa riguarderà solo il trasgressore e non anche il responsabile in solido

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