Gravemente ubriaco, provoca incidente notturno e si duole della revoca della patente

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Un Tizio era stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c) e comma 2 bis per aver circolato, alla guida di un veicolo di altrui proprietà, in stato di ebbrezza dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, essendo stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,50 (2,75 g/l). Con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale, peraltro in fascia oraria notturna. Il predetto fatto, a seguito dei due giudizi di merito aveva fruttato, per il prevenuto, la condanna alla pena di mesi otto di arresto oltre ad Euro 2.300,00 di ammenda.

Tizio ricorreva così in Cassazione, ma la Suprema Corte, con sentenza (Cass. pen. Sez. IV,) del 08-02-2016, n. 4985, rigettava il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:

“Quanto alla questione del mancato consenso al prelievo ematico, la sentenza evidenzia altresì che l’imputato, dopo la causazione di incidente stradale, venne trasferito presso un nosocomio. Giunto in pronto soccorso, il paziente fu subito sottoposto ad esame medico. Va a riguardo considerato che si è quindi in presenza di indagini disposte a fini terapeutici, prescindendo dalle indicazioni dei Carabinieri, sicchè i relativi reperti documentali sono senz’altro utilizzabili nel processo. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di enunciare ripetutamente che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (Sez. 4, n. 8041, 21/12/2011, Rv. 252031; Sez. 4, n. 1827, 4/11/2009 Rv 245997; Sez. 4, n. 4118, 9/12/2008 Rv. 242834). Si è chiarito altresì che il difetto di consenso al prelievo del campione non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica dell’accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale”.

Anche a diversa doglianza relativa alla sanzione accessoria riferita alla patente di guida veniva respinta:

“…Ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2 – bis, secondo periodo, qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato – come nel caso di specie – un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lett. c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo 2^, sezione 2^, del titolo 6^”. La sanzione amministrativa della revoca della patente è quindi quella, legalmente dovuta e automaticamente conseguente all’accertamento del descritto reato. Nè alcuna rilevanza può avere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla detta aggravante. L’avere, il conducente in stato di ebbrezza, provocato un incidente costituisce bensì, infatti, ai sensi del primo periodo del medesimo comma, circostanza aggravante del reato di cui al comma 2 come tale soggetta al giudizio di bilanciamento, ma è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che, ai fini delle conseguenze diverse dalle sanzioni penali, la rilevanza del suo accertamento permanga anche in caso di giudizio di equi – o subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti eventualmente ritenute sussistenti. Il giudizio di comparazione tra le circostanze, che conduca all’esclusione dell’operatività dell’aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato…. Tale principio opera anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria sopra richiamata della revoca della patente. Anche in tal caso, invero, come puntualmente precisato in alcune delle pronunce già sopra richiamate, l’esito dell’eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e la concorrente circostanza aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 – bis, non assume rilievo ai fini della individuazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, che è in ogni caso quella della revoca (in tal senso, v. Sez. 4, n. 17826 del 2014, cit., che ha anche escluso possa ravvisarsi profilo di dubbia legittimità costituzionale delle norme in tema di circostanze del reato – artt. 59 c.p. e segg., – nella parte in cui non dispongono che l’esito del giudizio di bilanciamento proietti i propri effetti, oltre che sulla pena principale e sulle pene accessorie, anche sulla sanzione amministrativa accessoria al reato, rammentando – sulla scorta dell’insegnamento di Sez. U, n. 8488/1998 – che, ancorchè non possano essere negati i connotati schiettamente afflittivi delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, queste sono pur sempre sanzioni che si giustificano diversamente dalle sanzioni penali, svolgendo una funzione riparatoria dell’interesse pubblico violato diretta a dare una risposta efficace, non solo repressiva ma anche preventiva, rispetto a fatti plurioffensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici). Sotto altro profilo va inoltre precisato che nella irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie per il reato di guida in stato di ebbrezza, pur rilevando i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., assume carattere preminente la finalità retributiva connessa alla gravità della violazione”.

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