GUIDA CON PATENTE DIVERSA DA QUELLA NECESSARIA….. LE DIFFERENZE TRA IL PRIMA E IL DOPO D.LGS 59/2011

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Nota alla sentenza Corte di Cassazione, Sez. Penale IV – 18 febbraio 2015, n. 7345

L’articolo 116, codice della strada è stato modificato dal decreto legge 117/2007, convertito con modificazioni dalla legge 160/2007, che lo ha trasformato nuovamente in illecito penale.

 Il comma 13, dell’articolo 116, codice della strada, recitava quindi cosi:

 Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2257 a euro 9032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice….omissis…..”.

 

Quindi la norma sanzionava penalmente colui che conduceva un autoveicolo o un motoveicolo senza aver mai conseguito la corrispondente patente di guida o per il caso di patente revocata (e quindi, come se non fosse mai stata conseguita) o scaduta e non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dalla legge.

 

Per il caso di guida con patente diversa rispetto a quella prevista per il veicolo condotto, si applicava il disposto dell’articolo 125, codice della strada, rubricato “Validità della patente di guida”: in particolare il comma 3 stabiliva che:

 

Chiunque munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 kw, B, C e D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro…a euro…”.

La guida senza patente era sanzionata penalmente.

La guida con patente diversa da quella prescritta per il veicolo condotto era sanzionata con sanzione amministrativa.

 

Il decreto legislativo 59/2011, che ha recepito la Direttiva UE n. 126 del 2006, in materia di patenti di guida, ha apportato rilevanti modifiche al codice della strada, con riguardo soprattutto al Titolo IV.

 

In particolare, l’articolo 125, codice della strada è stato completamente riscritto, e nella versione attuale tratta di altro e diverso argomento.

 

Il contenuto dell’articolo 125, pre-riforma, è stato riportato all’interno dell’articolo 116, a sua volta, completamente riscritto, per adeguarlo alla nuova normativa europea.

 

Per quanto qui di interesse, si evidenzia che l’articolo 116, codice della strada, a decorrere dal 19 gennaio 2013, prevede:

 

comma 15: “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e’ punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche’ revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi’ la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e’ competente il tribunale in composizione monocratica”.

 

comma 15-bis: “Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e’ richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e’ richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e’ richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI”.

 

 

Riassumendo:

 

  • Guida senza aver conseguito mai la patente: sanzione penale (comma 15).

  • Guida con patente diversa:

    • Patente A1 al posto di A2

    • Patente A1 o A2 al posto di A

    • Patente B1 al posto di B

    • Patente C1 al posto di C

    • Patente D1 al posto di D

si applica la sanzione amministrativa (comma 15-bis).

  • Guida con patente diversa (intesa come categoria A-B-C-D diversa): sanzione penale (comma 15), in quanto la categoria prevista non è mai stata conseguita (il caso ad esempio di motociclo, per il quale necessita la patente di categoria A, condotto con patente di categoria B, conseguita dopo il 26.4.1988).

Prima della riforma del decreto legislativo 59/2011, tale fattispecie era sanzionata con sanzione amministrativa prevista dall’articolo 125, codice della strada.

 

di Marco Massavelli

 

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3 Commenti

    • è bene precisare che l’articolo è riferito all’articolo 116 del C.d.S. modificato dal d.L. 8/2016 che ha depenalizzato la guida senza patente
      Sino al 2016 la guida senza patente era un reato, ma il decreto sulle depenalizzazioni, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha depenalizzato questo atto illecito.
      nel caso indicato dal quesito, se ci si trova nella situazione per cui la patente B non consente la guida dei motocicli (conseguita prima del 26.4.1988), si incorre nella violazione dell’articolo 116, comma 15, codice della strada e cioè guida senza patente”.
      chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di
      guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai
      conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei
      requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena
      dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale
      in composizione monocratica. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la
      sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso
      di recidiva delle violazioni, la sanzione
      accessoria della confisca amministrativa del
      veicolo. Quando non è possibile disporre il
      fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
      si applica la sanzione accessoria della
      sospensione della patente di guida
      eventualmente posseduta per un periodo da tre
      a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al
      capo II, sezione II, del titolo VI.Marco

  1. Salve siccome io nn o i soldi x il verbale e mi anno revocato la patente x ,4mesi se nn pago il verbale x che nn o i soldi meladanni la patentepatente grazie chi mi risp

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