Guida in stato di ebrezza: normativa stradale

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Le notizie che si apprendono dai media e dei giornali, mettono in evidenza la guida in stato di ebrezza, fenomeno che non conosce tendenze negative.

I conducenti dei veicoli, prima di porsi alla guida di un veicolo, in uno stato di alterazione alcolica, devono sapere che rappresentano un fattore di rischio per loro e per la collettività.

L’attuale normativa stradale, prevede agli articoli 186 e 186bis le fattispecie e il divieto di guida in stato di ebbrezza.

Il precetto di cui all’art. 186-bis, avente come oggetto: “Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose”, identifica due categorie di utenti: i professionisti, equivale a dire autisti per il trasporto di merci e persone e i neopatentati.

Pertanto è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:

  1. a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
  2. b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
  3. c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
  4. d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

I conducenti di cui sopra che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 664, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

Gli stessi conducenti, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

La patente di guida è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d), ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma.

Il dettato dell’art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, prevede che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

  1. a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  2. b) con l’ammendada euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  3. c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Il comma 2-bis, prevede che: “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata”.

Sotto il profilo giuridico, per stato di ebbrezza si intende, la condizione psicofisica in capo al conducente, dovuto all’ingestione di bevande alcoliche o superalcoliche.

Il conducente che si trova in questo stato, non riesce a percepire in modo corretto le varie situazioni di pericolo collegate alla circolazione stradale, il suo annebbiamento induce lo stesso, in modo negativo, sulla prontezza dei riflessi.

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