Guida senza patente di uno scooter

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I giudici della prima sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 58468 del 28 dicembre 2018 hanno ribadito che la guida di un ciclomotore senza patente da parte di un soggetto sottoposto a misure di prevenzione ricade sempre nelle previsioni dell’articolo 116 del codice della strada e non costituisce reato di cui all’art. 73 del decreto legislativo 159/2011.

LA VICENDA

Un conducente di ciclomotore si vedeva parzialmente riformata, dalla Corte territoriale di Catania, la sentenza del Tribunale che lo condannava per inosservanza degli obblighi e prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno e, previa riqualificazione del fatto, nella contravvenzione prevista per la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, qualora trattasi di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, rideterminando la pena in mesi dieci di arresto. Avverso la decisione l’imputato chiedeva l’annullamento della sentenza, lamentando  vizio della motivazione in quanto la guida senza patente contestata nella forma della violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione deve essere considerata condotta  insussistente alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite nonché a diverse violazione di legge

LA DECISIONE

Gli Ermellini ritengono fondato il motivo di ricorso con il quale si lamenta violazione di legge poiché la condotta, già qualificata alla stregua di guida senza patente, non è penalmente sanzionata trattandosi della guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 50 cm 3, sottoposta alla sanzione amministrativa e, di conseguenza   con carattere assorbente, motivo per il quale annullano la sentenza  senza rinvio perché il fatto non sussiste. La Corte ricorda che fino al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo 159/2011, la condotta del sottoposto alla misura di prevenzione che conduce un veicolo senza essere in possesso della patente era sanzionata dall’art. 6 della legge 575/1965, secondo il quale nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.  Il nuovo art. 73 d.lgs. 159/2011, in perfetta continuità normativa, ha previsto che nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. La Corte evidenzia che la condotta de qua, già punita dall’art. 6  della legge 575/1965 e ora sanzionata dall’art. 73 n. 159/2011, pur poggiando su un elemento comune alla violazione del codice della strada, è dotata di autonoma forza incriminatrice tanto che si è affermato che la guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione. La precisazione non è ultronea in quanto la condotta di guida senza patente non è oggi più prevista dalla legge come reato. Ciò premesso, deve escludersi che la conduzione di un ciclomotore (cilindrata inferiore a 50 cm3), per il quale non è previsto il conseguimento della patente di guida, ma unicamente un certificato di idoneità, costituisca la violazione dell’art. 73  159/2011, come pure della previgente incriminazione prevista dall’articolo 116, comma 13, cod. strada, perché la fattispecie incriminatrice fa univoco riferimento alla conduzione degli autoveicoli e dei motoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida.

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