Guida senza patente: rapporti tra codice della strada e normativa antimafia

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In relazione alla violazione, oggi depenalizzata, della guida senza patente, è da sottolineare che resta vigente invece l’analoga fattispecie, rimasta di natura penale, speciale e specifica, prevista dal c.d. codice antimafia, e cioè l’articolo 73, decreto legislativo 159/2011: lo ricorda la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 14 luglio 2016, n. 29930.

La giurisprudenza della Suprema Corte, è, infatti, costante nel ritenere che i reati di cui all’art. 6 della legge n. 575 del 1965 e 9 della legge n. 1423 del 1956 concorrono tra di loro:”il reato di guida senza patente commesso da soggetto sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. concorre con il delitto previsto dall’art. 9, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956″.

E detto principio è stato costantemente affermato anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), laddove ha statuito la concorrenza tra i reati di cui agli artt. 73 e 75 della citata novella legislativa, ritenendo che la specialità deve, unicamente, ravvisarsi tra la norma di cui all’art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e quella di cui all’art. 116 del codice della strada: “il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 non ha affatto sostituito la L. n. 1423 del 1956, art. 9 (come è noto la L. n. 1423 del 1956 è stata abrogata dall’art. 120 cod. antim., lett. a) dappoiché sostanzialmente diverse le condotte rispettivamente tipizzate e la ratio legis a sostegno delle disposizioni, ma ha viceversa introdotto una fattispecie delittuosa speciale rispetto all’art. 116 C.d.S., punendola in termini ben più gravi, di guisa che, a far tempo dal 13 ottobre 2011, giorno dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida il quale venga colto alla guida di automezzi o motocicli, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni, mentre la sanzione per l’analoga contravvenzione prevista in via generale dall’art. 116 C.d.S. è punita con la sola pena dell’ammenda (da 2257,00 a 9032,00 Euro)”.
Ciò è stato costantemente affermato poiché le norme citate tutelano diversi interessi giuridici: quella di cui all’art. 9 L. n. 1423/56 (ora, art. 75 D.Lgs. n. 159 del 2011) è diretta per vero a far sì che il soggetto si conformi agli obblighi tipici della sorveglianza speciale impostagli (sicché il parametro normativo di riferimento è proprio della misura in questione), mentre la norma di cui all’art. 6 L. n. 575/65 (ora, art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011) è volta a far si che il soggetto, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, trovandosi nella condizione di sorvegliato speciale, guidi senza titolo abilitativo, sicché il parametro normativo di riferimento è quello del codice della strada.

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