Guida senza patente e rifiuto di sottoporsi al prelievo per la verifica dei cannabinoidi….

0
37

Accadde a Frosinone nel 2014, ma la lentezza della giustizia porta a questi risultati: la sentenza arriva a marzo 2016 e così il prevenuto beneficia della depenalizzazione della guida senza patente e se la cava con ben poca conseguenza per l’essersi rifiutato di sottoporsi al test per la verifica della guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Un tizio, il 15 febbraio 2014, si era posto alla guida della autovettura mostrando chiari elementi sintomatici di uno stato di alterazione psicofisica correlata all’assunzione di sostanze stupefacenti, cosicché i Carabinieri, tenuto anche conto del rinvenimento sulla sua persona di gr. 0,5 di marijuana, lo invitavano ai sensi dell’art. 187 comma 3 CdS a recarsi presso l’ospedale di Frosinone per il prelievo di liquidi biologici, avendo ragionevole motivo di ritenere che fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; il P.A., tuttavia, si rifiutava di farsi accompagnare dai Carabinieri presso l’ospedale per sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici. Inoltre il prevenuto veniva sorpreso dai Carabinieri alla guida della vettura, senza aver conseguito la patente di guida e allo stesso gli è stata contestata la violazione di cui all’art. 116 comma 15 CdS.

Ci si mette più di due anni per celebrare un processo dalla totale banalità delle indagini e poi (come si sente in TV in questi giorni, specie da parte degli stessi magistrati che, sovente sono la causa del colpevole decorrere del tempo) ci si lamenta del fatto che la pena non sia afflittiva.

Quanto al reato di guida senza patente, il giudice pronuncia (con sentenza del 23 marzo 2016) sentenza di assoluzione perché il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi dell’art. 9 comma 3 D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016. Infatti, il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.8, contenente disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’art. 2 comma 2 della L. 28 aprile 2014, n. 67, ha depenalizzato il reato contestato, di natura contavvenzionale, guida senza aver conseguito la patente, o con patente revocata o non rinnovata, di cui all’art. 116 CdS, che prevedeva la pena pecuniaria della ammenda da Euro 2.257,00 a Euro 9.032,00, secondo la previsione dell’art. 1 D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016. Ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo, gli atti del procedimento penale sono stati trasmessi all’autorità amministrativa competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative (e qui non saranno inimmaginabili nuovi contenziosi in sede di opposizione al verbale…).

Il giudice, quanto meno, pronuncia sentenza di condanna con riguardo al reato di cui all’art. 187 comma 8 CdS (pena di mesi quattro di arresto e Euro mille di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali).

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui