I cassonetti e le campane per la raccolta dei rifiuti urbani posizionati dal gestore del servizio di igiene urbana sono soggetti al canone unico patrimoniale

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Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado – Sicilia – Caltanissetta – Sez. VII – Sentenza 1° febbraio 2023, n. 1037, «l’occupazione del suolo pubblico con i cassonetti per la raccolta dei rifiuti è soggetta alla TOSAP (quindi anche al nuovo canone unico)».

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria siciliana aderisce pienamente all’orientamento della Corte di Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16555, per cui:

«L’occupazione del suolo con i cassonetti costituisce presupposto impositivo, in ragione del fatto che il demanio comunale non costituisce oggetto dell’intervento appaltato ed in quanto “l’occupazione effettuata dalla società con gli impianti adibiti al servizio in questione non rientra neppure nell’ipotesi di cui al d.lgs. n. 507/1993, articolo 49, lett. e), norma di stretta interpretazione, che subordina l’esenzione dal tributo al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al Comune al termine del rapporto concessorio”.

La società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, svolto utilizzando cassonetti, non ha diritto all’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 507/1993, ancorché l’attività sia svolta nell’interesse dell’ente territoriale e della collettività, in quanto la fattispecie non è riconducibile né all’ipotesi della lett. e) dell’articolo appena menzionato, non sussistendo un rapporto di concessione, ma un contratto di appalto, e non essendo, in ogni caso, prevista la devoluzione gratuita in favore del comune degli impianti alla fine del  rapporto, né l’ipotesi della lett. a) del medesimo articolo, configurabile solo quando ad effettuare l’occupazione sia direttamente uno degli enti ivi indicati e ricorra, tra le altre, una  finalità sanitaria”».

La Tosap, come è noto, è stata sostituita dal canone unico patrimoniale, previsto dall’articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), per cui:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi».

Le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte (la fattispecie esaminata dalla Corte di legittimità, come è di chiara evidenza, presenta profili di sovrapponibilità alla fattispecie oggetto della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado – Sicilia, sopra richiamata), sono valevoli anche nell’ambito del nuovo canone unico, posto che l’esenzione richiamata nella pronuncia in commento (articolo 49 lett. e) d.lgs. n. 507/1993) è stata confermata negli stessi termini anche nell’ambito della nuova disciplina (articolo 1, comma 833 lett. d), legge n. 160/2019: “Sono esenti: … d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima ….”).

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