I COMUNI CON AREE DEMANIALI POTREBBERO AVERE NUOVE ENTRATE.

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Con l’ordinanza n.10577 del 19/04/2023 la cassazione Civile sez.V, chiamata a decidere su un ricorso tra il comune di Napoli ed un concessionario demaniale, si è pronunciata definendo che i concessionari delle aree demaniali devono pagare l’IMU. Infatti nel dispositivo dell’ordinanza de qua si legge che i concessionari di aree demaniali “Difatti, nel caso di concessione avente ad oggetto il fabbricato edificato (o edificando) su un’area demaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione (art. 934 c.c.), il concessionario acquista la titolarità di un diritto reale assimilabile, rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietà superficiaria (art. 952 c.c., commi 1 e 2), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia già esistente.

Per cui, in tale evenienza, la soggettività passiva ai fini dell’IMU trova fondamento nel D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, periodo primo.

Quindi i comuni con aree demaniali in concessione su cui insiste un fabbricato già realizzato o in realizzazione, facendo riferimento all’ ordinanza 10577 del 19/04/2023 della CAS. Civ. Sez V e alle leggi vigenti in materia amministrativa potranno chiedere ai concessionari di versare L’IMU spettante al comune degli ultimi 5 anni.

Cass.-Civ.-Sez.-V-Ordinanza-del-19042023-n.-10577

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