I CONTENUTI SALIENTI DELL’IPOTESI DI CCNL PER LE FUNZIONI LOCALI

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Andrea Antelmi – Consulente Senior, Esperto di Gestione organizzativa e delle risorse umane
Claudio Biondi – Avvocato, Segretario Generale del Comune di Lainate (MI)

Come da più parti annunciato, dopo quasi dieci anni, le organizzazioni sindacali e l’Aran hanno firmato l’accordo preliminare per il rinnovo del contratto nazionale per il comparto delle Funzioni Locali, definito anche “ipotesi di contratto”, che riguarda 467mila lavoratori degli enti locali (che comprendono, tra gli altri, regioni, comuni, città metropolitane e camere di commercio).

Aran ha scritto che «il contratto riconosce aumenti economici, pari a circa 85 euro medi e prevede altresì, per il 2018, un elemento perequativo della retribuzione con valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrale. Sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017. Dalla fine del 2018, con decorrenza 2019, è previsto, infine, un incremento dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa».

Ma in quale contesto si è sviluppata la trattativa per il rinnovo del CCNL ​del Comparto delle Funzioni locali?

La trattativa si è sviluppata all’interno di un sistema del lavoro pubblico considerevolmente modificato nella sua consistenza quali – quantitativa, nelle sue linee retributive e nella dinamica dell’ordinamento professionale, per effetto principalmente di interventi connessi a manovre di finanza pubblica.

Le medesime esigenze di finanza pubblica hanno fortemente inciso sul reclutamento di personale, inducendo un forte ridimensionamento degli organici e un sensibile incremento dell’età media del personale impiegato negli Enti territoriali.

Lo stesso ordinamento del lavoro pubblico è in una fase di profonda trasformazione per effetto dell’attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 124/2015 da parte dei decreti legislativi n. 74 e 75 del 25/05/2017.

La medesima legge n. 124/2015, all’art. 10, ha altresì conferito la delega al Governo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attuata con il D.Lgs. n. 219/2016, che ne ha previsto la riduzione numerica a 60.

Il sistema delle Regioni e delle Autonomie locali sta inoltre affrontando il processo di riforma originato dalla legge n. 56/2014, che ha riordinato le funzioni delle Amministrazioni territoriali e determinato significativi processi di mobilità di personale tra le amministrazioni appartenenti al comparto e che deve oggi essere inquadrato nella prospettiva della permanenza delle Province come istituzioni costitutive della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione.

Numerosi Comuni, poi, seppur con differenziata incidenza di Regione in Regione, hanno attivato e portato in avanzato stato di consolidamento iniziative associative e di costituzione di Unioni, anche quando non imposte dalla legislazione nazionale, con notevoli accorpamenti e trasferimenti di risorse finanziarie, umane e strumentali. Per comprendere al meglio il contesto in cui è maturata l’ipotesi occorre ripercorrere i passaggi principali intervenuti negli ultimi anni sulla contrattazione​:

  • i rinnovi dei contratti collettivi dei comparti pubblici sono stati sospesi nel 2010 (D.L. n. 78/2010). Ad oggi, l’ultimo contratto del comparto AA.LL. è il CCNL del 31/07/2009, relativo al biennio economico 2008 – 2009;
  • la legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013, art. 1, comma 453) aveva previsto la possibilità di dare luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e seguenti per la sola parte normativa, ma la disposizione no n ha avuto esito, anche in ragione della mancata preliminare definizione dei nuovi comparti di contrattazione, imposta dal D.Lgs. n. 150/2009;
  • nella sentenza n. 178/2015 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che avevano disposto il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, è stata sancita la non retroattività della pronuncia;
  • la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) ha previsto il riavvio della contrattazione, stanziando l ’ importo di € 300 MLN per i rinnovi del personale statale;
  • la medesima L. n. 208/2015 ha ridisciplinato le competenze dei Comitati di settore. In particolare, si è previsto che gli indirizzi dei Comitati di settore delle Regioni e delle Autonomie locali non devono necessariamente essere impartiti in modo che ciascun Comitato eserciti le proprie funzioni su uno solo dei Comparti;
  • il DPCM 18 aprile 2016 (registrato dalla Corte dei Conti il 25 maggio 2016) ha determinato nello 0,4% del “monte salari” utile ai fini contrattuali gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016 – 2018 del personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali. Tali oneri sono da porre a carico dei rispettivi bilanci;
  • il 13 luglio 2016 è stato siglato il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione, nel cui ambito è individuato il Comparto (e la corrispondente Area dirigenziale) delle Funzioni locali; riguardo alla relativa ipotesi di CCNQ, i Comitati di settore Autonomie locali e Regioni Sanità avevano espresso parere favorevole, con osservazioni;  il 30 novembre 2016 il Ministro per la semplificazione e la PA e i sindacati confederali hanno siglato un accordo sul rinnovo dei CCNL nei comparti pubblici per il triennio 2016 – 2018;  la legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232/2016) ha stanziato ulteriori risorse per il rinnovo contrattuale nel comparto pubblico per gli anni 2016 – 2018;
  • il DPCM 27 febbraio 2017 (registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2017) ha conseguentemente quantificato gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale di Regioni ed Autonomie locali nella misura dello 0,36% del “ monte salari ” utile ai fini contrattuali determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 ( costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio, al netto della spesa per l’ indennità di vacanza contrattuale ) per il 2016, dell’ 1,09% per il 2017 e dell’ 1,45% a decorrere dal 2018;
  • nel DPCM è specificato che gli importi sopra quantificati si aggiungono in ciascuno dei medesimi anni a quelli già determinati per il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale corrisposta a partir e dal 2010; – il Ministro per la semplificazione e la PA ha emanato l ’ Atto di indirizzo del 6 luglio 2017 per la riapertura dei tavoli di contrattazione, che tiene conto del quadro su descritto e specifica che le risorse come sopra definite non sono sufficienti a dare attuazione ai contenuti economici della predetta intesa del 30 novembre 2016, pertanto gli impegni ivi sottoscritti rimangono subordinati al reperimento delle ulteriori risorse finanziarie necessarie. Ora veniamo ai punti salienti del contratto​.

 RELAZIONI SINDACALI

 ▪ Prevista la forma del confronto​ su:

  1. a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
  2. b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
  3. c) l’individuazione dei profili professionali;
  4. d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
  5. e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
  6. f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001;
  7. g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7. (richiesta entro 5 giorni dall’informazione e periodo non superiore a 30 giorni)

Organismo paritetico (enti con più di 300 dipendenti), finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’ente.

 Contrattazione integrativa – con alcune materie per le quali è obbligatorio l’accordo, salvo quanto previsto dall’art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle tali materie ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento, l’ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45). – Per altre materie, fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

 

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

  • Viene superata la distinzione tra posizione economica d’ingresso D1 e D3 (fatte salve le situazioni in essere alla data di entrata in vigore del CCNL. Rimangono invece le due distinte posizioni d’ingresso per la cat. B (B1 e B3).
  • Viene prevista una Commissione paritetica nazionale per la revisione del vigente sistema di classificazione.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

  • Semplificazione della disciplina, con la previsione di due tipologie: 1) direzione di unità organizzative; 2) alte professionalità
  • Durata massima dell’incarico: 3 anni;
  • Conferma della possibilità di conferire gli incarichi di PO a figure di cat. C e B, solo in assenza di cat. D, ma con possibilità, in via eccezionale e temporanea, di conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. I comuni possono 3 avvalersi di uetsa particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D.
  • Retribuzione di posizione: min € 5.000,00 – max € 16.000,00 (cat. C e B: min € 3.000,00 – max € 9.500,00).
  • Nel caso di Unione o Convenzione possibile una maggiorazione della retribuzione di posizione, di importo non superiore al 30% della stessa.
  • Retribuzione di risultato: destinazione a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
  • Nel caso di interim, retribuzione di risultato aggiuntiva tra il 15% e il 25% della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell’interim. ▪
  • Risorse per le PO a carico del bilancio, anche per gli enti con la dirigenza, con corrispondente decurtazione del fondo (comunque, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017).

PROGRESSIONI ECONOMICHE

 

  • Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
  • L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo.
  • E’ prevista, dal 01.04.2018, in corrispondenza delle categorie A, B, C e D, una ulteriore posizione (A6, B8, C6, D7), a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo.

ORARIO DI LAVORO-PAUSE-TURNI-REPERIBILITA’

  • E’ prevista la possibilità dell’orario multiperiodale.
  • Possibilità di incremento dell’indennità (fino ad 13,00) e del numero dei turni di reperibilità.  Pausa di 30 min. dopo 6 ore di lavoro.

FERIE

  • Possibilità di sperimentare la fruizione delle ferie ad ore. ▪ Ferie solidali (oltre le quattro settimane annuali)

PERMESSI

  • Permessi per particolari motivi ad ore (18 ore annue). ▪ Congedi per le donne vittime di violenza.  Assenze per visite e terapie (18 ore annue).

MALATTIA  

  • Possibilità per l’Ente di sottoporre il dipendente a visita di idoneità, decorsi i primi 18 mesi di malattia.
  • L’ente può richiedere l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei 18 mesi in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
  • Compensi performance non necessariamente proporzionali alle assenza (nel caso di positivo apporto durante le giornate lavorate).

DIRITTO ALLO STUDIO

  • Permessi anche per sostenere i relativi esami (per il solo giorno della prova, anche

UNIONI CIVILI

  • Riconoscimento delle Unioni civili, a tutti gli effetti.

FORMAZIONE

  • Piani di formazione, con destinazione di un valore non inferiore all’1% del m.s.

TEMPI DETERMINATI E SOMMINISTRAZIONE

  • Definizione delle deroghe al limite del 20% del personale a tempo indeterminato e ai 36 mesi. ▪ Estensione del diritto allo studio per i contratti a termine.

 POLIZIA LOCALE

  • Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato e finanziate dai privati stessi, ai sensi dell’art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, con diritto anche al corrispondente riposo compensativo se rese di domenica o nel giorno di riposo settimanale.
  • Utilizzo dei proventi derivanti da riscossione contravvenzioni per:
  1. a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
  2. b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72;
  3. c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
  • Indennità giornaliera di servizio esterno tra € 1,00 ed € 10,00, a carico del fondo.
  • Possibilità di erogare una indennità di funzione alle figure di cat. C e D della PL, non titolari di PO, fino ad un max di € 3.000,00, tenendo conto del grado rivestito e delle connesse responsabilità, a carico del fondo.

NORME DISCIPLINARI

 

  • In attuazione del d.lgs. 75/2017, revisione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici, con specifiche sanzioni in caso di assenze ingiustificate in prossimità dei giorni festivi o per assenze collettive. TRATTAMENTO ECONOMICO
  • Incrementi, secondo le tabelle (media circa € 85,00, mensili), con riassorbimento IVC dal 01.04.2018. ▪
  • Elemento perequativo, una tantum, per 10 mesi, dal 01.03.2018 al 31.12.2018, per compensare l’effetto 80 €.

FONDO RISORSE DECENTRATE

  • Incremento di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019.
  • Confluenza nel fondo dell’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”
  • Sottrazione delle risorse per retribuzioni di posizione e risultato delle PO, per gli enti con qualifiche dirigenziali
  • La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.

 

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE

  • La contrattazione integrativa destina la parte prevalente delle risorse variabili, a queste finalità:
  1. a) premi correlati alla performance organizzativa;
  2. b) premi correlati alla performance individuale (almeno il 30% delle risorse variabili);
  3. c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;
  4. d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;
  5. e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies; f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies;
  • Differenziazione delle valutazioni: i dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, 6 una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
  • Disincentivazione dei tassi di assenza: nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento. Se non efficaci, divieto di incremento delle risorse variabili rispetto all’anno precedente.

INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO

  • Da € 1,00 a € 10,00 giornaliere, per attività:
  1. a) disagiate;
  2. b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
  3. c) implicanti il maneggio di valori. A carico del fondo.

SPECIFICHE RESPONSABILITA’

  • Per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.
  • Un’indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative, può essere riconosciuta per compensare: a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

FONDO UNIONI

  • Per la costituzione dei fondi dell’Unione, sono possibili accordi tra amministrazioni che non devono implicare, a livello aggregato, maggiori oneri.

WELFARE INTEGRATIVO

  • Possibilità per le amministrazioni di disciplinare, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti, nei limiti della risorse stanziate a tal fine dagli enti stessi (comprensive di quelle già utilizzate, per le medesime finalità, dalle amministrazioni medesime). Infine, con la dichiarazione congiunta n. 1, le parti si danno reciprocamente atto di ritenere esclusi gli incentivi per le funzioni tecniche dai limiti dell’ammontare complessivo del 7 trattamento accessorio, di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per effetto della modifica apportata all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017. Su questo aspetto, però, bisognerà attendere il definitivo responso delle Sezioni Riunite o della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

 

Andrea Antelmi – Consulente Senior, Esperto di Gestione organizzativa e delle risorse umane.

Claudio Biondi – Avvocato, Segretario Generale del Comune di Lainate (MI)

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