I controlli collaborativi. Semplificazione dei controlli sulle attività economiche e la diffida nelle sanzioni amministrative.

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In vigore dal 2 agosto 2024 il D.lgs. 103 del 12 luglio 2024 che regolamenta i controlli amministrativi delle attività economiche,  Gli ambiti di intervento su cui tale sistema è stato istituito sono i seguenti: protezione ambientale; igiene e salute pubblica; sicurezza pubblica; tutela della fede pubblica; sicurezza dei lavoratori, mentre non rientrano nell’ambito della legislazione gli interventi in materia   fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

L’intervento normativo è  volto a razionalizzare i controlli amministrativi,  riconoscendo alle attività più virtuose un periodo di franchigia in caso di controlli positivi  non inferiore a un anno. Il sistema tende ad  eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni, le amministrazioni dovranno  schematizzare tutti i controlli previsti dalla legislazione vigente. Il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà elaborare uno schema  di sintesi standardizzato per l’effettuazione del censimento dei controlli. Entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato,  al fine di evitare duplicazioni e controlli superflui, cosi come previsto dall’articolo 4 del decreto,  è istituito  Fascicolo informatico di impresa con gli  obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli.

I controlli dovranno  fondarsi   sul principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato,   Le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale.

Su questo sito già il  dr. Napolitano si è  occupato dell’articolo 6  del  D.lgs.  che concerne  l istituto della “diffida” in materia di  violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

Sanzione previa diffida: Dlgs 103/2024 ed effetti da considerare.

art. 6: DIFFIDA NELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
2.    In caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 1 entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.
3.    Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano, inoltre, la revoca del Report certificativo di cui all’articolo 3, ove rilasciato all’operatore economico.

I cui effetti procedurali sono tutti da verificare.

La  normativa segue un impianto legislativo  del 2014, (la Legge 11 agosto 2014, n. 116   che  aveva già introdotto un meccanismo simile per i produttori agricoli,  con la successiva adozione poi del  Decreto Ministeriale 22 luglio 2015 recante “Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole” che ha istituito il registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.

D.Lgs. 12 luglio 2024 n. 103

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