I fanghi derivanti dall’attività di escavazione dei corsi d’acqua e riutilizzati sono da considerarsi rifiuti?

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I fanghi derivanti dall’attività di escavazione dei corsi d’acqua e riutilizzati sono da considerarsi rifiuti? Nello specifico, il quesito ha lo scopo di capire se chi effettua l’attività di escavazione e trasporto fanghi, abbia l’obbligo di iscrizione presso l’Albo nazionale gestori ambientali, nonché quello della compilazione dei formulari d’identificazione dei rifiuti.

 

L’utilizzo dei fanghi di dragaggio – quali materiali costituiti da limi, argille, sabbie e ghiaie misti ad acqua, provenienti dalle attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d’acqua, pulizia di bacini idrici – è disciplinato dall’art. 184-quater del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto Competitività), come convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.[1]

I materiali dragati, sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, cessano di essere rifiuti, qualora, all’esito di operazioni di recupero, soddisfino una serie di requisiti e siano utilizzati in conformità a determinate condizioni, diversi a seconda che i materiali di dragaggio siano utilizzati in un sito o direttamente all’interno di un ciclo produttivo.

Secondo il disposto di cui all’art. 184-quater, commi 1 e 2, se utilizzati, in un sito, occorrerà che i materiali di dragaggio:

  • non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV, D.L.vo n. 152/2006, con specifico riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo;
  • siano utilizzati direttamente, presso un sito di destinazione certo, anche a fini di riuso o di rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate ed in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali;
  • siano sottoposti a specifici test di cessione, secondo le metodiche e i limiti di cui all’Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

Se la sottoposizione ad un’operazione di recupero, che non necessariamente si compendia in una trasformazione, potendo anche soltanto limitarsi ad un’attività di cernita o di verifica, costituisce la costante che percorre trasversalmente tutte le modifiche legislative intervenute in materia di end of waste, non vi è dubbio che ben più specifici risultano i requisiti che, rispetto alle condizioni previste dall’art. 183-ter, i materiali di dragaggio devono soddisfare, al fine di acquisire la qualifica di cessato rifiuto, in quanto volti a perseguire, secondo le finalità programmatiche dell’intervento legislativo del 2014, obiettivi di semplificazione dei procedimenti per la bonifica e per la messa in sicurezza dei siti contaminati e del sistema di tracciabilità dei rifiuti, nonché di adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia ambientale, dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

La circostanza, poi, che la realizzazione e la gestione dell’impianto sia eventualmente autorizzata dal competente ente territoriale non può considerarsi in ogni caso dirimente, atteso che il conseguimento delle autorizzazioni previste dall’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, è soltanto il presupposto affinché l’operazione di cessazione della qualifica di rifiuto possa essere realizzata, senza che possa tuttavia ritenersi assorbita dal titolo abilitativo relativo all’impianto di smaltimento dei rifiuti,  l’inosservanza delle specifiche procedure previste dall’art. 184-quater in relazione ai rifiuti.[2]

Quindi, è soltanto all’esito della suddetta procedura cd. di recupero che il detentore dei materiali entrati nell’impianto, deve redigere una dichiarazione di conformità in ordine alle attività effettuate, in relazione ai singoli materiali oggetto di utilizzo, da presentare all’ARPA e all’autorità competente, per il recupero 30 giorni prima delle operazioni di conferimento, termine entro il quale quest’ultima può vietare l’utilizzo dei materiali indicati, che rimangono in tal caso assoggettati  alla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell’art. 184-quater, comma 3 e 4.

E poiché  il successivo quinto comma prevede nella fase della movimentazione per il raggiungimento del sito di destinazione che i materiali di dragaggio devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dal documento di trasporto (DDT), si trae da tale disposizione ulteriore conferma del fatto  che solo dopo l’osservanza dell’indicata procedura i materiali che escono dall’impianto, senza quindi essere accompagnati dal FIR, abbiano cessato di essere rifiuti.

Pertanto una mancata verifica degli specifici adempimenti, previsti dall’art. 184-quater, non consente di ritenere che i fanghi di dragaggio abbiano cessato la loro qualifica di rifiuti e possano conseguentemente essere trasportati senza il FIR, la cui sussistenza è imprescindibile ai fini della tracciabilità del rifiuto, e, insieme ad esso, alla dichiarazione di conformità, attestante a sua volta il regolare adempimento alla procedura di recupero.

Naturalmente, il trasporto dei fanghi, se ed in quanto rifiuti, dovrà necessariamente essere eseguito da impresa iscritta all’Albo Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006.

[1] «1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all’esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni: a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo; b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell’ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall’uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.

  1. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all’utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L’autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.
  2. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell’utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l’attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all’autorità competente per il procedimento di recupero e all’ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell’inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
  3. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l’autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
  4. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286».

[2] Corte di Cassazione, Sez. III, 2 luglio 2018, n. 29652.

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