I misuratori di velocità in posizione fissa non possono essere installati su strade prive delle caratteristiche richieste dal Codice.

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I misuratori di velocità in posizione fissa non possono essere installati su strade prive delle caratteristiche richieste dal Codice.

La questione dei misuratori di velocità sui Viali a Firenze si è poi definita con la sentenza Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-06-2019, n. 16622, in senso sfavorevole all’Amministrazione gigliata. La Suprema Corte ha capovolto l’esito del giudizio di Appello (sentenza del 17 dicembre 2014, resa dal Tribunale di Firenze) fissando il seguente principio (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio): “il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S. 1992, commi 2 e 3, e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo – e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, in base alla definizione recata dal citato art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D)” (cfr. Cass. n. 7872/2011 e Cass. n. 5532/2017)”.

In buona sostanza, sostengono gli Ermellini che l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” deve interessare tutta strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimità del posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. Pertanto, deve puntualizzarsi che, ai fini della verifica della legittimità del rilevamento a mezzo di dispositivi elettronici fissi (non implicanti l’obbligo di contestazione immediata), occorre procedere alla valutazione delle caratteristiche strutturali complessive della strada lungo la quale il rilevamento sia stato autorizzato dal Prefetto, non già quelle di un uno o più tratti della stessa strada, e ciò alla stregua di quella che la ratio fondante la previsione di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4. “L’impugnata sentenza è, altresì, incorsa nell’erronea valutazione circa la ritenuta esistenza di una banchina in senso proprio, che costituisce – come già sottolineato – un requisito necessario ed imprescindibile per la configurazione e la qualificazione di una strada urbana come strada “di scorrimento”. Il Tribunale fiorentino, dopo aver richiamato la definizione prevista nell’art. 3 C.d.S., n. 4), ha considerato irrilevante che, in alcuni tratti, la striscia a margine destro del (OMISSIS) si trovi a breve o brevissima distanza dal marciapiedi o da altri elementi esterni alla carreggiata, giustificando tale asserzione sul presupposto che la legge non prevede un’obbligatoria misura della stessa o una sua particolare destinazione, ravvisando, inoltre, la derogabilità della prescrizione presente nel D.M. n. 6792/2011, alla stregua della quale la banchina dovrebbe avere una larghezza di almeno un metro. Così decidendo, però, il giudice di appello ha elaborato un concetto di banchina non corrispondente a quello propriamente riconducibile alla suddetta previsione normativa del C.d.S., fermo rimanendo il compiuto accertamento di fatto che la striscia della sede stradale ad essa riconducibile era ridotta, in alcuni punti, a dimensioni molto ristrette rispetto al marciapiedi e che, perciò, la stessa non rispettava comunque una larghezza costante ed idonea alla sua funzione per tutto il percorso di (OMISSIS). Rileva il collegio che, in effetti, per banchina deve considerarsi uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza; pertanto, essendo la banchina pavimentata elemento comune alle autostrade, alle strade extraurbane e alle strade urbane di scorrimento, essa, per sua natura, si identifica con uno spazio avente questa precipua attitudine e, dunque, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni, tenuto conto che anche la strada urbana di scorrimento è caratterizzata da un intenso flusso stradale veicolare ininterrotto per lunghi tratti e per la quale si profila, quindi, la medesima necessità di garantire l’esistenza di fasce laterali in cui poter effettuare una sosta di emergenza o un transito pedonale. La banchina fa, dunque, parte della struttura della strada e la sua relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione assimilabili a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch’essa, in assenza di specifica segnalazione contraria e benchè non pavimentata, deve suscitare negli utenti – per la sua apparenza esteriore – un affidamento di consistenza e sicura transitabilità (cfr., anche se con riferimento ad ipotesi di ravvisata responsabilità extracontrattuale della P.A. per danni provocati agli utenti per difetto di diligente manutenzione, Cass. n. 5445/2006, Cass. n. 22755/2013 e, da ultimo, Cass. n. 18325/2018). Da ciò deriva che una banchina di ridottissima larghezza – come quella insistente su “(OMISSIS)” nel Comune di Firenze – non può considerarsi idonea a svolgere le riportate funzioni nè, in generale, rispondente alle caratteristiche imposte dal codice della strada, ragion per cui la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta l’insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di una strada urbana come “strada di scorrimento”.

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