IL “BUON SAMARITANO” NON ESCLUDE I REATI DI FUGA E OMISSIONE DI SOCCORSO

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Nel reato di fuga, previsto dall’articolo 189, commi 6 e 7, codice della strada., il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 50054, dell’1 dicembre scorso.

Il caso riguarda un sinistro stradale in cui un veicolo procedendo a forte velocità, aveva urtato e sbalzato in aria un pedone che, in quel frangente, secondo quanto riferito dal teste, essendo appena sceso dall’auto di quest’ultimo, si stava accingendo ad aprire lo sportello di guida della propria autovettura lasciata in sosta lì vicino.

L’auto investitrice si era allontanata senza fermarsi, ma il suo numero di targa veniva annotato dal testimone, postosi all’inseguimento. Ciò aveva consentito ai carabinieri intervenuti sul luogo di risalire alla intestataria del veicolo e quindi di rintracciare il veicolo, , parcheggiato in un piazzale antistante l’abitazione della proprietaria. Il mezzo presentava un’ammaccatura nel cofano motore lato destro; la rottura con rientranza del parabrezza anteriore lato destro, con presenza di tracce ematiche; la mancanza, per rottura, dello specchietto retrovisore esterno lato destro. All’interno della casa i militari rinvenivano anche l’imputato che, svegliato, veniva sottoposto ad alcoltest, il quale evidenziava valori alcolemici pari a g/l 1,97 alle ore 7,35 e a g/l 2,07 alle ore 7,52.
Rispondendo alle domande degli agenti, il conducente ammetteva che all’ora dell’incidente si trovava alla guida della suddetta auto, di aver bevuto due o tre birre e che stava tornando a casa; quanto all’incidente affermava di non essersi reso conto di nulla.

Veniva quindi imputato dei reati di cui agli articoli 186 e 189, codice della strada.

L’imputato contestava la sussistenza dei reati ascrittigli affermando:

  • di non essersi reso dell’incidente e di non aver pertanto inteso in alcun modo nascondere l’autovettura;
  • che l’urto era stato “non di portata elevata, ma lievissima”;
  • che l’investito era stato, comunque, soccorso immediatamente dai suoi amici;
  • che gli esiti dell’alcoltest non erano attendibili essendo stati effettuati dopo lungo tempo dal fatto, allorquando era probabile che egli avesse, nel frattempo, una volta rientrato a casa, bevuto una birra.

Ma…..operativamente è necessario evidenziare quanto segue:

– l’assunto dell’imputato di non essersi reso conto di nulla non trova alcuna seria base nelle emergenze processuali, ma anzi risulta smentito dalla violenza dell’urto il quale, diversamente da quanto sostenuto dal prevenuto, non può essere ristretto al solo specchietto retrovisore: violenza testimoniata dalle condizioni del parabrezza, e da quanto riferito dal teste;

– l’essersi recato l’imputato in casa sua senza alcuna attività di nascondimento della vettura non sposta minimamente la questione della plateale inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza;

– il fatto poi che egli anziché rendersi irreperibile sia andato a casa, è irrilevante e comunque successivo alla commissione delle due condotte illecite sanzionate dall’art. 189 cod. strada;

– è infondato, in particolare, il rilievo secondo cui l’investito venne soccorso immediatamente dai suoi amici;

– la tesi difensiva secondo cui l’imputato probabilmente bevve una birra una volta tornato a casa è contrastata dalla sua stessa ammissione iniziale, resa ai carabinieri, secondo cui egli aveva bevuto due o tre birre prima di rientrare a casa;

– l’esito dei due test, che evidenziano valori incontestabilmente alti, non lasciava spazio a dubbi di una qualche ragionevolezza sul fatto che egli nell’occorso stesse guidando in stato di grave alterazione derivante dall’assunzione di alcol, stante la contenuta distanza degli stessi test dall’ora dell’incidente;

– nessun dubbio poteva sussistere sulla utilizzabilità dei test, atteso che il verbale di contestazione in atti evidenzia che gli operanti hanno preventivamente verificato il regolare funzionamento dell’etilometro (comunque omologato) e avvisato l’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

 

Per cui si ritiene necessario evidenziare, per quanto concerne i reati di fuga e omissione di soccorso, di cui all’articolo 189, codice della strada, che l ’intervento di terzi o l’affidamento sul soccorso delle autorità preposte non esime, comunque, l’autore del fatto dagli obblighi imposti dalla norma.

 di Marco Massavelli

 

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