Il Commercio su Aree Pubbliche Regione Campania: Normativa, Obblighi e Sanzioni.

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Il commercio su aree pubbliche in Italia è regolamentato sia a livello nazionale che regionale, con normative che delineano le modalità di esercizio, le tipologie di attività e le relative sanzioni. A livello nazionale, la disciplina fondamentale è rappresentata dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, noto come “Riforma Bersani”, che ha introdotto significative innovazioni nel settore del commercio. Successivamente, la Legge 30 dicembre 2023, n. 214, ha apportato ulteriori modifiche, in particolare riguardo alle concessioni per il commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche in Campania, invece, è un’attività regolata dalla Legge Regionale  n.  7/2020, che disciplina le modalità di esercizio, le concessioni, gli obblighi per gli operatori e le relative sanzioni in caso di violazione .

Questa forma di commercio comprende diverse tipologie, tra cui:

1.Commercio su posteggio fisso (permanente o temporaneo).

2.Commercio itinerante (senza posteggio fisso).

3.Commercio occasionale degli hobbisti (vendita non professionale).

Tipologie di Commercio su Aree Pubbliche

  1. Commercio su posteggio fisso (Art. 54, 55, 56)

Si tratta di attività svolte su un’area pubblica assegnata dal Comune tramite concessione. Il posteggio può essere:

  • Permanente: con concessione di spazio pubblicoda un minimo di 7 anni ad un massimo di 12 anni, questa disposizione della legge regionale Campania,però va in contrasto con la previsione della L. N. 214 del 30 dicembre 2023 che prevede che i posteggi possono essere assegnati per un massimo di 10 anni, pertanto questa discrepanza potrebbe richiedere una revisione della legge regionale Campana.
  • Temporaneo: assegnato per eventi, sagre o mercati stagionali.
  • Occasionalmente libero: un posteggio può essere assegnato temporaneamente a un altro operatore se il titolare abituale è assente o se lo stesso risulta non assegnato in concessione, il cosiddetto spuntista.

Requisiti per l’assegnazione del posteggio

  • Autorizzazione di tipo concessoria comunale, a seguito di bando di assegnazione.
  • Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, entro e non oltre 30 giorni dalla concessione del posteggio.
  • Possesso della Carta di Esercizio e dell’Attestazione Annuale, che con la disposizione della L.R. 13/2024 diventa obbligatoria a partire dal 01/01/2026 prorogando il termine precedentemente fissato.
  • Rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
  1. Commercio itinerante (Art. 60, 61)

Il commercio itinerante è l’attività svolta senza un posteggio fisso, con veicoli attrezzati o banchi mobili.Tale attività prevede come titolo abilitativo la presentazione della SCIA ex articolo 60 della legge regionale 7/2020, che consente di svolgere l’attività itinerante su tutto il territorio nazionale e la partecipazione a carattere occasionale a mercati, fiere ed eventi.

Caratteristiche del commercio itinerante

  • Libertà di movimento: i commercianti possono spostarsi su tutto il territorio nazionale, ma devono rispettare le limitazioni imposte dai Comuni, infatti quest’ultimi possono imporre zone in cui il commercio su aree pubbliche sia vietato o soggetto a restrizioni.
  • Divieti di sosta prolungata: non possono fermarsi in un punto per più di un certo periodo (stabilito dai regolamenti locali), di solito viene consentita la sosta strettamente necessaria per soddisfare le esigenze degli avventori. La sosta per la vendita inoltre non può essere fatta ad una distanza inferiore di 500 m dai mercati o da attività commerciali che vendono la stessa tipologia di merce.
  • Autorizzazione necessaria: SCIA per il commercio itinerante da presentare al Comune di residenza o dove si intende esercitare la professione.

Requisiti per il commercio itinerante

  • Iscrizione al Registro delle Imprese entro e non oltre 30gg dall’ottenimento dell’autorizzazione.
  • Targa identificativa esposta sul mezzo di vendita.
  • Rispetto delle norme igienico-sanitarie, specialmente per gli alimentari.
  • merce esposta su mezzi o su banchi mobili.

 

  1. Commercio occasionale degli hobbisti (Art. 69)

Gli hobbisti sono persone che vendono occasionalmente oggetti  artigianali frutto del proprio intelletto ed ingegno di modico valore senza esercitare un’attività professionale ed in modo occasionale.

Caratteristiche degli hobbisti

  • Non sono imprenditori: non devono essere iscritti al Registro delle Imprese.
  • Possono partecipare a mercatini dell’usato, dell’antiquariato, eventi per hobbisti e del collezionismo.
  • Devono ottenere un tesserino identificativo dal Comune, che può avere validità massima di 5 anni.

 

Il tesserino identificativo per gli hobbisti

  • Valido per un massimo di 12 eventi all’anno, in caso di eventi tenuti su due giorni consecutivi si calcola come un’unica data
  • Riporta l’elenco della merce venduta e il prezzo unitario.
  • Non consente la vendita di articoli con prezzo superiore a 250 euro.

Sanzioni per Violazioni

  1. Esercizio Senza Titolo Abilitativo del commercio su aree pubbliche su posteggio o itinerante (Art. 147, comma 2)
  • sanzione amministrativa da 2.500 a 15.000 euro, PMR entro 60 ggpari al doppio del minimo € 5.000,00
  • Sequestro della merce e delle attrezzature.
  • Chiusura immediata dell’attività.
  • Autorità amministrativa deputata a ricevere rapporto SINDACO, del luogo dove viene accertata la violazione.
  1. Mancato rispetto dei regolamenti comunali del commercio su aree pubbliche (Art 147, comma 3)
  • sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro, PMR entro 60 gg pari al terzo del massimo € 1.000,00
  • Sequestro della merce e delle attrezzature, finalizzato alla confisca ex articolo 13 della legge 689/81
  • Chiusura immediata dell’attività.
  • Autorità amministrativa deputata a ricevere rapporto SINDACO, del luogo dove viene accertata la violazione.
  1. Mancanza della Carta di Esercizio o dell’Attestazione Annuale (Art. 147, comma 3)
  • sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro, PMR entro 60 gg pari al terzo del massimo 1.000,00€
  • Se il documento esiste ma non viene esibito, sanzione ridotta tra 100 e 500 euro, PMR entro 60 gg paria al terzo del massimo 166,67 €
  • Se la Carta di Esercizio non è aggiornata entro 90 giorni, sanzione da 100 a 500 euro.PMR entro 60 gg paria al terzo del massimo 166,67 €
  • Autorità amministrativa deputata a ricevere rapporto SINDACO, del luogo dove viene accertata la violazione.
  1. Mancanza dell’Attestazione Annuale con Carta di Esercizio Regolare (Art. 147, comma 4)
  • sanzione amministrativa da 600 a 3.000 euro, PMR entro 60 gg pari al terzo del massimo 1.000,00€
  • Se non regolarizzata entro 30 giorni, l’attività è sospesa per 2 mesi.
  • Autorità amministrativa deputata a ricevere rapporto SINDACO, del luogo dove viene accertata la violazione.

NB PER I PUNTI 2;3 L’OBBLIGO DEL DURC SCATTA A PARTIRE DAL 01/01/2026 come trattato nel precedente articolo https://www.passiamo.it/commercio-su-area-pubblica-in-campania-nuova-proroga-per-la-presentazione-del-durc/

  1. Omessa Comunicazione di Cessazione Attività (Art. 147, comma 5)
  • Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro,PMR entro 60 gg pari al terzo del massimo 1.000,00€
  • Autorità amministrativa deputata a ricevere rapporto SINDACO, del luogo dove viene accertata la violazione.
  1. Violazioni Relative al Tesserino per gli Hobbisti (Art. 147, comma 6)
  • Vendita senza tesserino → sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro, PMR entro 60gg pari al doppio del minimo 500,00€, alla stessa sanzione soggiace chi opera senza la vidimazione del tesserino per il mercato in corso o mancata esposizione dello stesso.
  • Vendita di articoli con prezzo superiore a 250 euro → sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro, PMR entro 60gg pari al doppio del minimo 500,00€.
  • Autorità amministrativa deputata a ricevere rapporto SINDACO, del luogo dove viene accertata la violazione.
  1. Recidiva e Sanzioni Accessorie (Art. 147, comma 7)
  • Raddoppio della sanzione in caso di recidiva, la reiterazione si configura quando in un periodo di 12 mesi si commette la stessa violazione anche se è stato effettuato il pagamento in PMR .
  • Dopo tre violazioni o in caso di reiterazione multipla, oltre alle sanzioni pecuniarie di può attuare anche la sospensione dell’attività per un massimo di 20 giorni.
  1. Decadenza del titolo ( articolo 147, comma 8)

Il titolo abilitativo per l‘esercizio del commercio su aree pubbliche decade:

  1. a) nel caso di mancato avvio dell’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvoproroga in caso di comprovata necessità;
  2. b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo perperiodi di tempo nell’insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad unterzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all’anno solare, salvo il caso di assenza permalattia, gravidanza o servizio militare;
  3. c) nel caso di intervenuta perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale
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