Il concorso di persone nell’illecito amministrativo

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In tema di sanzioni amministrative, l’art. 5 della l. n. 689 del 1981, che disciplina il concorso di persone nell’illecito, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e stabilisce il principio per cui ciascuno dei trasgressori soggiace per intero alla  sanzione stabilita per l’infrazione, senza che possa venire in rilievo il successivo art. 6, che regola la diversa ipotesi della solidarietà con l’autore dell’illecito del soggetto che non abbia concorso nella violazione; ne consegue che, quando l’infrazione sia addebitata a più persone e l’opposizione a ordinanza-ingiunzione sia proposta solo da uno dei concorrenti, non si applica l’art. 1306 c.c. e la decisione favorevole all’opponente non spiega efficacia nei confronti di coloro che non abbiano proposto opposizione (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 29-10-2021, n. 30712).

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