Il danno catastrofale e l’obbligo assicurativo per le imprese.

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Il danno catastrofale e l’obbligo assicurativo per le imprese.

Il comma 101, dell’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede che le imprese con sede legale in Italia o una stabile organizzazione in Italia devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, polizze assicurative per proteggere i beni iscritti a bilancio contro danni causati da calamità naturali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo potrebbero essere escluse da contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, incluse quelle per eventi calamitosi. Il comma 105 del medesimo articolo 1, prevede che i Ministri competenti possono definire ulteriori modalità operative e criteri per l’individuazione degli eventi assicurabili, il calcolo dei premi e il coordinamento con le normative vigenti.

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, è stato emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 105, della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213). Questo decreto stabilisce le modalità operative per l’assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali per le imprese con stabile organizzazione in Italia.

  1. Soggetti obbligati: Le imprese con stabile organizzazione in Italia, escluse quelle agricole (art. 2135 c.c.), devono stipulare polizze assicurative per coprire danni causati da calamità naturali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
  2. Beni assicurabili: Sono inclusi i beni iscritti a bilancio come immobilizzazioni materiali, purché conformi alla normativa urbanistica ed edilizia.
  3. Scadenze: L’obbligo entra in vigore il 14 marzo 2025 e deve essere adempiuto entro il 31 marzo 2025.
  4. Polizze collettive: È possibile aderire a polizze collettive per soddisfare l’obbligo assicurativo.
  5. Esclusioni: Sono esclusi dalla copertura i beni immobili con abusi edilizi o costruiti senza autorizzazioni, nonché i danni causati da guerre, terrorismo, esplosioni nucleari e sostanze tossiche.

Concentriamoci adesso sugli eventi assicurabili:

  1. a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali  o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini,  anche  a  carattere  temporaneo,  da   reti   di   drenaggio artificiale,  derivanti  da   eventi   atmosferici      Sono considerate come singolo evento  le prosecuzioni  di  tali  fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
  2. b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purche’ i beni  assicurati  si  trovino  in un’area  individuata   tra   quelle   interessate   dal   sisma   nei provvedimenti assunti dalle autorita’ competenti,  localizzati  dalla Rete  sismica  nazionale  dell’Istituto  nazionale  di  geofisica   e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma.  Le  scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo  evento  che  ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite  a  uno  stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  3. c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di  roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto  l’azione della gravita’, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni  d’acqua.  Sono  considerate  come  singolo  evento  le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue  ore  dalla  prima manifestazione.

il  premio  e’  determinato  in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del  rischio  sul  territorio  e  della   vulnerabilita’   dei   beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente  disponibili, delle  mappe  di  pericolosita’   o   rischiosita’   del   territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e  adottando, ove  applicabili,  modelli   predittivi   che   tengono   in   debita  considerazione  l’evoluzione  nel   tempo   delle   probabilita’   di accadimento degli eventi e della vulnerabilita’ dei beni assicurati.   Si  tiene  conto,  altresi’,  in  misura   proporzionale   alla conseguente   riduzione   del   rischio,   delle   misure    adottate dall’impresa, anche per il tramite  delle  organizzazioni  collettive cui aderisce, per prevenire i rischi  e  proteggere  i  beni  da  calamita’  naturali  ed  eventi catastrofali.

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