Il danno catastrofale e l’obbligo assicurativo per le imprese.
Il comma 101, dell’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede che le imprese con sede legale in Italia o una stabile organizzazione in Italia devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, polizze assicurative per proteggere i beni iscritti a bilancio contro danni causati da calamità naturali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo potrebbero essere escluse da contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, incluse quelle per eventi calamitosi. Il comma 105 del medesimo articolo 1, prevede che i Ministri competenti possono definire ulteriori modalità operative e criteri per l’individuazione degli eventi assicurabili, il calcolo dei premi e il coordinamento con le normative vigenti.
Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, è stato emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 105, della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213). Questo decreto stabilisce le modalità operative per l’assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali per le imprese con stabile organizzazione in Italia.
- Soggetti obbligati: Le imprese con stabile organizzazione in Italia, escluse quelle agricole (art. 2135 c.c.), devono stipulare polizze assicurative per coprire danni causati da calamità naturali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
- Beni assicurabili: Sono inclusi i beni iscritti a bilancio come immobilizzazioni materiali, purché conformi alla normativa urbanistica ed edilizia.
- Scadenze: L’obbligo entra in vigore il 14 marzo 2025 e deve essere adempiuto entro il 31 marzo 2025.
- Polizze collettive: È possibile aderire a polizze collettive per soddisfare l’obbligo assicurativo.
- Esclusioni: Sono esclusi dalla copertura i beni immobili con abusi edilizi o costruiti senza autorizzazioni, nonché i danni causati da guerre, terrorismo, esplosioni nucleari e sostanze tossiche.
Concentriamoci adesso sugli eventi assicurabili:
- a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
- b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purche’ i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorita’ competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravita’, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
il premio e’ determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilita’ dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosita’ o rischiosita’ del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilita’ di accadimento degli eventi e della vulnerabilita’ dei beni assicurati. Si tiene conto, altresi’, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni da calamita’ naturali ed eventi catastrofali.