Il difetto di malfunzionamento dei documentatori di infrazione (semaforo rosse) va provato.

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Il difetto di malfunzionamento dei documentatori di infrazione (semaforo rosse) va provato.

Con sentenza dell’1.3.2017, il Tribunale di Roma rigettò l’appello proposto dal L.M. nei confronti di Roma Capitale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva rigettato l’opposizione avverso il verbale di accertamento elevato per violazione dell’art. 41 C.d.S., comma 11 e art. 146 C.d.s., comma 3, per attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso; il Tribunale, pur accertando l’inammissibilità della produzione documentale da parte di Roma Capitale, che si era costituita tardivamente, ritenne che l’opponente non avesse provato il difetto di funzionamento o manutenzione dell’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell’infrazione, che era stata regolarmente omologata; affermò che, ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis ed comma 1 ter, lett. B, in caso di attraverso con il semaforo rosso, non era prevista la contestazione immediata all’autore della violazione.

La questione approda in cassazione e lì muore, con ordinanza -Cass. civ. Sez. II, Ord., 28-07-2020, n. 16064- che dichiara inammissibile il ricorso con condanna al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

La Suprema Corte ha, in più occasioni affermato che, in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il C.d.S. nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 15/04/2019, n. 10458); la decisione della Corte Costituzionale N. 113/2015, richiamata dalla ricorrente, non è pertinente perchè riguarda le sole apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità; ne consegue che, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6, non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell’obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi …., che non costituiscono strumenti di misurazione; al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento; nella specie, il tribunale ha precisato che, nel processo verbale di accertamento si affermava che l’apparecchio rilevatore era stato debitamente omologato con i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel verbale è stato correttamente menzionato l’art. 201 C.d.S., comma 1 bis e comma 1 ter, lett. b, che esclude, in tali casi, la contestazione immediata; la prova della violazione è costituita dal contenuto del verbale di contestazione, che costituisce documento fidefaciente delle circostanze constatate in remoto dall’agente accertatore; in forza dell’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 c.c., il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, e descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonchè della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante. Le risultanze delle strumentazioni predette sono suscettibili di prova contraria, che può essere fornita dall’opponente esclusivamente mediante la dimostrazione del difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di fatto (ex multis Cass. Civ., sez. VI, 08/10/2014, n. 21269). Se non si dimostra il malfunzionamento, il verbale è valido.

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