Il difficile concorso tra gareggiamento in velocità e omicidio stradale.

2
624

Il difficile concorso tra gareggiamento in velocità e omicidio stradale.

In tema di circolazione stradale, in caso di violazione del divieto di gareggiare in velocità a cui consegua la morte di una o più persone, è configurabile il solo delitto di cui all’art. 9-ter, comma 2, cod. strada, e non anche il reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen., difettandone gli elementi costitutivi, atteso che, in tal caso, la morte non è determinata da una condotta colposa bensì dolosa, alla quale si accompagna la sola prevedibilità dell’evento. In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui, invece, nel contesto della gara, la morte sia dipesa da violazioni cautelari diverse dal gareggiare e sia presente anche la colpa, il reo potrà rispondere solo dell’omicidio colposo ex art. 589-bis cod. pen., oltre che del reato di cui al comma 1 dell’art. 9-ter, mentre, qualora la morte sia derivata tanto dal gareggiare che da altre violazioni cautelari e ciascuna sia assistita dal correlativo elemento soggettivo, avrà luogo il concorso materiale dei reati.

Il caso trattato dalla Cass. pen.. Sez. IV, con Sentenza, 04/12/2019, n. 10669 è molto complesso e va meglio spiegato. Il Collegio rimedita i rapporti tra i delitti previsti dall’art. 9-ter C.d.S. e l’art. 589-bis c.p.: “Non vi è alcun dubbio che l’introduzione dell’omicidio e delle lesioni cc.dd. stradali non si è accompagnata al coordinamento delle nuove disposizioni con i reati previsti dal Codice della strada. In particolare, è mancata la considerazione del complessivo scenario sanzionatorio determinatosi a seguito della novella. L’evocazione del reato complesso non è pertinente in quanto nell’ambito del delitto di cui all’art. 9-ter C.d.S., comma 2, la morte e le lesioni non si identificano con i reati, rispettivamente, di omicidio e di lesioni personali colpose. Tali reati risultano integrati non solo dall’evento ma, ovviamente, anche da una condotta; sicchè potrebbe ipotizzarsi il reato complesso solo ove nell’art. 9-ter, comma 2 si facesse menzione dell’omicidio colposo (come se fosse scritto: “… deriva, comunque, l’omicidio colposo in danno di una o più persone…”). Inoltre va osservato come la morte, nella fattispecie in considerazione, venga posta a carico del reo sulla base del solo rapporto di derivazione causale e della sua prevedibilità (almeno per una lettura costituzionalmente orientata, tendente a ridurre le ipotesi di responsabilità oggettiva). Quindi la morte e le lesioni delle quali si legge nell’art. 9-ter, comma 2, non coincidono con “fatti che costituirebbero, per se stessi, reato … Come che sia, appare evidente che nel caso in esame il gareggiare dal quale derivi la morte di taluno non è ipotesi unilateralmente speciale rispetto all’omicidio colposo perchè se è vero che il gareggiare rappresenta una delle possibili condotte che, in assenza di espressa previsione, ove colposa e stante il disposto dell’art. 141 C.d.S., comma 5, risulterebbe tipica ai sensi dell’art. 589-bis c.p., comma 1, è anche vero che nell’ambito del delitto in esame è sostenuto dal dolo, mentre l’evento viene posto a carico in quanto prevedibile conseguenza dell’azione (oltre che per la relazione di causalità materiale). Nè può parlarsi di specialità reciproca, perchè nell’art. 589-bis c.p. la colpa non è elemento di fattispecie che specifica o si aggiunge al dolo. Ne consegue che la relazione che sembrerebbe doversi affermare tra le due fattispecie è quella del concorso materiale di reati. In realtà, colui che gareggia e così cagioni la morte di una o più persone, non può rispondere anche del delitto colposo perchè di esso non si danno gli elementi costitutivi. In particolare la morte non è determinata da una condotta colposa ma da una condotta dolosa alla quale si accompagna la sola prevedibilità dell’evento. Troverà applicazione, quindi, la sola ipotesi prevista dal Codice della strada. Non sfugge a questa Corte l’esito di una incongruenza sul piano sanzionatorio, posto che il delitto doloso, in casi di più morti, non potrà comunque essere punto con una pena superiore a dieci anni laddove l’omicidio stradale, pur non aggravato ai sensi dei commi da 2 a 6, in caso di plurimi eventi luttuosi potrà essere punito con la reclusione sino a diciotto anni (art. 589-bis c.p.). Nel caso in cui la morte sia dipesa da violazioni cautelari diverse dal gareggiare (che è essa stessa trasgressione della prescrizione cautelare prevista dall’art. 141 C.d.S., comma 5:. “Il conducente non deve gareggiare in velocità”) e sia presente anche la colpa in senso soggettivo (e pieno), allora il reo potrà rispondere solo dell’omicidio colposo ex art. 589-bis c.p. (oltre che dell’art. 9-ter, comma 1). Giova ripetersi: ove la morte non sia dovuta al gareggiare, ovvero alla contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida (Sez. 4, n. 52876 del 30/11/2016 – dep. 14/12/2016, G., Rv. 26879401), ma dalla violazione di altre regole cautelari (la quale ben può concorrere, ovvero avente rilievo penalistico, con il reato di cui all’art. 9-ter C.d.S., comma 1), l’omicidio colposo si innesta su questa violazione e non potrà ritenersi integrato il reato di cui all’art. 9-ter, comma 2 il quale implica un nesso di derivazione eziologica della morte dal gareggiare. Questa ricostruzione conduce anche ad una equilibrata soluzione sanzionatoria perchè quando l’omicidio stradale non risulti circostanziato ai sensi di uno dei commi da 2 a 6, art. 589-bis c.p., la pena da infliggere risulterà inferiore a quella prevista per il delitto di cui all’art. 9-ter C.d.S., comma 2; mentre nelle ipotesi aggravate risulterà non irragionevolmente superiore. In concreto è ipotesi di scuola che la contesa non si accompagni o non si realizzi attraverso la violazione di una pluralità di violazioni al codice della strada. Si può ipotizzare il caso di due veicoli che, non potendo raggiungere la velocità massima prevista per il tratto di strada percorso, nel quale è consentito il sorpasso, gareggino tra loro superandosi a vicenda; ma nella più parte dei casi si registrerà una pluralità di violazioni, quali il mantenere una velocità non adeguata, il sorpassare in presenza di linea continua o a destra, il non osservare le distanze di sicurezza, l’attraversare le intersezioni senza il rispetto delle regole sulla precedenza e così via. Tuttavia anche in questi casi occorre accertare se la morte sia derivata dal fatto in sè del gareggiare (ad esempio per la perturbazione del traffico che induca altri a condotte di guida imprudenti o imperite) o dalla violazione di regole di condotta ulteriori. Solo quando la morte sia derivata tanto dal gareggiare che da altre violazioni cautelari, e ciascuna sia assistita dal correlativo elemento soggettivo, avrà luogo un concorso materiale dei reati”.

Pubblicità

2 Commenti

  1. È un piacere leggerti e vederti anche solo in chiat perché le tue relazioni sono interessanti e precise e puntuali.

    • Grazie mille.
      Sono lieto del gradimento.
      Credo, avendone il tempo, nella necessità di non essere superficiale.
      Grazie

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui