Il distacco temporale tra le due prove etilometriche.

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Il distacco temporale tra le due prove etilometriche.

Il distacco temporale di cinque minuti che, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento al Codice della Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica e finalizzato ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate. Secondo la Cassazione penale, Sez. IV, 27/09/2023, n. 39170, è quindi irrilevante la circostanza che i numeri delle prove dell’alcoltest non siano consecutivi.

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