Il divieto di esercizio della professione di sex worker contenuto nel Regolamento di Polizia Urbana va disapplicato.

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Dopo la fine della stagione delle Ordinanze adottate per il contrasto della prostituzione, ora anche quella dei Regolamenti di Polizia Urbana sembra avere subito un duro colpo.

Cass. civ., II sez., 15/02/2022, n. 4927 nel disapplicare la norma, contenuta in un Regolamento di Polizia Urbana, che conteneva il divieto di esercizio della prostituzione su tutto il territorio comunale.

Preliminarmente il collegio ricorda che la disapplicazione della norma non annulla l’atto facendone cessare gli effetti per sempre ed erga omnes, ma si limita a non considerarlo potere esistente limitatamente al suo giudizio.

Aggiunge, poi, che la previsione regolamentare risulta essere in conflitto con una norma di tipo primario atteso che se la prostituzione, seppur contraria al buon costume, non costituisce un’attività illecita, è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà di iniziativa economica se non mediante leggi statali.

Anche al Corte Cost. ha affermato, in più occasioni, l’imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente «l’assoluta indeterminatezza» del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l’effetto di attribuire, in pratica, una «totale libertà» al soggetto od organo investito della funzione.

Non è sufficiente, infatti, che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa.

In conclusione, non risponde alla finalità di regolamentare la circolazione stradale degli autoveicoli, onde evitare gli intralci alla circolazione mediante l’eventuale imposizione del divieto di fermata degli stessi in una determinata strada o zona (come consentito dagli artt. 6 e 7 del codice della strada), l’atto con il quale si vieta la fermata dei veicoli su tutto il
territorio comunale se effettuata al fine di contrattare prestazioni sessuali a pagamento

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