Il DL “Rilancio” e la semplificazione, tra misure in scadenza a fine anno e misure perpetue.

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Il DL “Rilancio” e la semplificazione, tra misure in scadenza a fine anno e misure perpetue.

Il DL (19 maggio 2020, n. 34) Rilancio, al capo XIII prevede le “Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19”. Il Capo XIII si compone del solo articolo 264, rubricato alla voce “Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19” (se si vuole evitare di ritenere “misure per la semplificazione le disposizioni finanziare e la disciplina dell’entrata in vigore che chiudono il testo del D.L. 34/2020).

Proviamo rapidamente a capire di cosa si tratta:

come accennato, l’articolo 264, introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l’erogazione di benefici economici, avviati in relazione all’emergenza COVID-19. Alcune misure hanno un’efficacia limitata al 31 dicembre 2020 (comma 1) e riguardano: l’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia (lett. a)); la limitazione dei poteri di autotutela delle PA attraverso l’annullamento d’ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA (lett. b) e c) e d)); l’obbligo di adottare entro trenta giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni (lett. e)); semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria (lett. f)).

Un secondo gruppo di disposizioni modifica alcune norme del Testo unico di documentazione amministrativa (d.P.R n. 445 del 2000), prevedendo un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci (comma 2, lett. a)). Con ulteriori novelle al Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82 del 2005) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (comma 2, lett. b) e c)). Si dispone infine che nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA (comma 2, lettera d)).

Esaminando solo le modifiche normative destinate a stabilizzarsi, si rimarca che la lettera a) del comma 2, dell’articolo 264 del D.L. 34/2020 introduce tre modifiche ad alcune disposizioni del Testo unico della documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, tese a rafforzare il sistema dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, nonché ad inasprire il regime delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

In particolare:

  • in relazione al regime dei controlli, si modifica il comma 1 dell’articolo 71, stabilendo che le PA procedenti, che sono tenute ad effettuare idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, effettuano i controlli anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;
  • per quanto concerne le sanzioni, viene aggiunta una disposizione all’articolo 75 del Testo unico, che disponeva la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermi restando gli eventuali profili penali. Con la novella introdotta dal decreto-legge (che aggiunge il comma 1-bis all’art. 75) si dispone che la dichiarazione mendace comporta anche la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. La disposizione precisa che restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
  • una terza modifica concerne l’articolo 76, comma 1, che punisce ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico medesimo. Con la novella introdotta, si prevede l’aumento da un terzo alla metà della pena ordinariamente prevista dal codice penale. La disposizione del codice penale che viene in rilievo è l’articolo 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a 3 mesi. Con l’aumento di pena previsto all’art. 76 del TU, le dichiarazioni mendaci potranno essere punite con la reclusione fino a 3 anni.

Saltando, per esigenze di brevità, le lettere b), c) e parte della lettera d) del comma 2 qui in esame, interessa accennare al fatto che La lettera d) dispone, anche, che nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”. Si aggiunge inoltre che è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione. Tale disposizione sembrerebbe trovare applicazione con riferimento all’intero settore dei controlli pubblici (comunque denominati) sull’attività dei privati, nel quale rientrano i controlli che mirano a verificare l’osservanza, da parte di cittadini e imprese del rispetto di obblighi generali (fiscali, antiriciclaggio, ambientali, di sicurezza sul lavoro, di polizia, ecc.), ovvero i controlli conseguenti ad una precedente attività amministrativa ampliativa ovvero a una disciplina negoziale (autorizzazioni, sovvenzioni, concessioni, contratti), ovvero i controlli delle amministrazioni o di altre autorità pubbliche in funzione di vigilanza e regolazione di settore (nei mercati finanziari e in altri mercati regolati). Tali tipologie di controllo, ivi incluse le relative norme sanzionatorie, trovano disciplina nelle diverse normative settoriali che, di volta in volta, prevedono obblighi per cittadini e imprese, poteri delle amministrazioni e poteri di regolazione e vigilanza.

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