Il dramma della circolazione con veicoli con targa straniera.

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La difficile realtà pratica si scontra con l’insufficienza delle norme vigenti. Tuttavia la Legge, anche quando è insufficiente alla bisogna, va sì rispettata, senza forzare la mano; in nessun caso. Il Tribunale di Padova (Trib. Padova, 18/09/2014) ci rammenta che: “La circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati Esteri non ricade sotto la previsione del settimo comma dell’art. 93 del nuovo Codice della Strada, il quale si riferisce alla circolazione dei veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, ma è invece esplicitamente regolata dall’art. 132 dello stesso codice, il quale stabilisce al primo comma che gli autoveicoli immatricolati in uno stato estero e, quindi, muniti di targa di circolazione, siano ammessi a circolare in Italia, una volta adempiute le formalità doganali, per la durata massima di un anno, in base alla certificazione dello Stato d’origine, conseguendone che non può essere disposta la confisca dell’autoveicolo privo di carta di circolazione, ma già immatricolato all’estero, che circola sul territorio nazionale successivamente alla scadenza dell’anno”.

Ciò significa che, rilevato e provato che il veicolo immatricolato all’estero sia in Italia continuativamente da almeno un anno, la sanzione sarà solo quella del comma 5 dell’articolo 132, a mente del quale: “5.  Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338”.

Pino Napolitano

P.AsSiamo

 

 

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