Il Fondo Garanzia vittime della strada paga solo se interviene un organo di polizia stradale

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Intervento su sinistro stradale: uno dei veicoli coinvolti risulta non coperto da assicurazione obbligatoria. Si applicano, come noto, le sanzioni previste dall’articolo 193, comma 2, codice della strada. Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, si evince la totale responsabilità del conducente del veicolo non assicurato nella causazione de sinistro, in quanto non ha rispettato l’obbligo di DARE PRECEDENZA imposto con apposita segnaletica verticale: si applica, quindi, nei suoi confronti, anche la sanzione per la violazione dell’articolo 145, codice della strada.

E fin qui, nulla di strano….un classico sinistro, come se ne rilevano tutti i giorni, da parte degli organi di polizia stradale.

Vogliamo soffermarci, invece, sulla fase successiva ai rilievi del sinistro…quella più propriamente risarcitoria, che non riguarda direttamente gli organi di polizia stradale intervenuti per l’attività di accertamento e rilievi, ma che si fonda necessariamente su tale attività.

La Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza 17 luglio 2015, n. 15089, si è occupata dei criteri per poter adire il Fondo Garanzia vittime della strada, nel caso in cui la controparte non possa adempiere all’obbligo di pagare il risarcimento dei danni causati a seguito di sinistro stradale.
Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (così, fra le altre, le sentenze 11 gennaio 2007, n. 384, 9 giugno 2008, n. 15162, e 13 giugno 2013, n. 14854).

A tale principio, è necessario attenersi nel caso di specie, affermando che non sussisteva la legittimazione passiva dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, non avendo l’attore provato che il veicolo condotto dal convenuto  fosse privo di copertura assicurativa; e deve ritenersi, in particolare, insufficiente, al riguardo, la sola prova testimoniale: deve prodursi infatti o una dichiarazione proveniente dall’ISVAP o, almeno, il rapporto della Polizia municipale attestante l’assenza di copertura assicurativa. Si tratta, come facilmente si comprende, di prove positive o per presunzioni, la cui valutazione spetta al giudice di merito.

Ciò sta semplicemente a significare che per richiedere, ed ottenere, il risarcimento da parte del Fondo Garanzia vittime della strada, a seguito di un sinistro stradale in cui la responsabilità è dell’altro veicolo, non coperto da assicurazione, è necessario portare la prova della mancanza di copertura assicurativa del veicolo di controparte, attraverso la dichiarazione dell’ISVAP o il rapporto di rilievo di sinistro stradale dell’organo di polizia stradale che abbia accertato la violazione dell’articolo 193, codice della strada.

 di Marco Massavelli

 

 

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